Gli Stati membri della Comunità degli Stati Indipendenti, parti della presente Convenzione, di seguito denominati Parti Contraenti,
animati dal desiderio di garantire ai cittadini delle Parti Contraenti e alle persone residenti nei loro territori, in tutte le Parti Contraenti, per quanto riguarda i diritti personali e patrimoniali, la stessa protezione giuridica accordata ai propri cittadini,
attribuendo grande importanza allo sviluppo della cooperazione nel campo dell’assistenza giudiziaria da parte degli organi giudiziari in materia civile, familiare e penale, hanno convenuto quanto segue:
Sezione I. DISPOSIZIONI GENERALI
Parte I. Protezione giuridica
Articolo 1. Concessione della protezione giuridica
1. I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti, nonché le persone residenti sul suo territorio, godono, nei territori di tutte le altre Parti Contraenti, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica accordata ai cittadini di tale Parte Contraente.
2. I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti, nonché le altre persone residenti sul suo territorio, hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza ostacoli ai tribunali, alla procura, agli organi di affari interni e ad altre istituzioni delle altre Parti Contraenti, di competenza delle quali sono le cause civili, familiari e penali (di seguito – organi giudiziari), possono comparire dinanzi ad essi, presentare istanze, intentare azioni e compiere altri atti processuali alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte Contraente.
3. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche alle persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti.
Articolo 2. Esenzione dal pagamento di tasse e rimborso delle spese
1. I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti e le persone residenti sul suo territorio sono esentati dal pagamento e dal rimborso delle tasse e delle spese giudiziarie e notarili, e beneficiano inoltre dell’assistenza legale gratuita alle stesse condizioni dei propri cittadini.
2. I benefici previsti al paragrafo 1 del presente articolo si estendono a tutti gli atti processuali compiuti in tale causa, inclusa l’esecuzione della decisione.
Articolo 3. Presentazione del documento sullo stato familiare e patrimoniale
1. I benefici previsti dall’articolo 2 sono concessi sulla base di un documento relativo allo stato familiare e patrimoniale della persona che presenta la richiesta. Tale documento è rilasciato dall’istituzione competente della Parte Contraente sul cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio.
2. Se il richiedente non ha residenza o domicilio sul territorio delle Parti Contraenti, è sufficiente presentare un documento rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica o dall’ufficio consolare della Parte Contraente di cui è cittadino.
3. L’istituzione che decide sulla richiesta di concessione dei benefici può richiedere all’istituzione che ha rilasciato il documento ulteriori dati o chiarimenti necessari.
Parte II. Assistenza giudiziaria
Articolo 4. Prestazione dell’assistenza giudiziaria
1. Le istituzioni giudiziarie delle Parti Contraenti prestano assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istituzioni giudiziarie prestano assistenza giudiziaria anche ad altre istituzioni per le cause indicate al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 5. Modalità di comunicazione
Nell’esecuzione della presente Convenzione, le competenti istituzioni giudiziarie delle Parti Contraenti comunicano tra loro tramite i propri organi centrali, territoriali e altri, salvo che la presente Convenzione stabilisca una diversa modalità di comunicazione. Le Parti Contraenti determinano l’elenco dei propri organi centrali, territoriali e altri autorizzati a effettuare comunicazioni dirette, di cui informano il depositario.
Articolo 6. Ambito dell’assistenza giudiziaria
Le Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza giudiziaria mediante l’esecuzione di atti processuali e di altro tipo previsti dalla legislazione della Parte contraente richiesta, tra cui: redazione e trasmissione di documenti, effettuazione di sopralluoghi, perquisizioni, sequestri, consegna di prove materiali, svolgimento di perizie, interrogatorio di parti, terzi, indagati, imputati, vittime, testimoni, periti, ricerca di persone, esercizio dell’azione penale, estradizione di persone per la loro responsabilità penale o per l’esecuzione della sentenza, riconoscimento ed esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile, sentenze nella parte relativa all’azione civile, atti di precetto, nonché mediante la notifica di documenti.
Articolo 7. Contenuto e forma della richiesta di assistenza giudiziaria
1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve indicare:
a) la denominazione dell’autorità richiesta;
b) la denominazione dell’autorità richiedente;
c) la denominazione del procedimento per il quale viene richiesta l’assistenza giudiziaria;
d) i nomi e i cognomi delle parti, dei testimoni, degli indagati, degli imputati, dei condannati o delle vittime, il loro domicilio e la loro residenza, la cittadinanza, l’occupazione, e per i procedimenti penali anche il luogo e la data di nascita e, se possibile, i cognomi e i nomi dei genitori; per le persone giuridiche – la loro denominazione, l’indirizzo legale e/o la sede;
e) in presenza di rappresentanti delle persone indicate alla lettera “d”, i loro nomi, cognomi e indirizzi;
f) il contenuto della richiesta, nonché altre informazioni necessarie per la sua esecuzione;
g) per i procedimenti penali, anche la descrizione e la qualificazione del fatto commesso e i dati sull’ammontare del danno, se causato dal fatto.
2. Nella richiesta di notifica di un documento devono essere indicati anche l’indirizzo esatto del destinatario e la denominazione del documento da notificare.
3. La richiesta deve essere sottoscritta e munita del sigillo ufficiale dell’autorità richiedente.
Articolo 8. Modalità di esecuzione
1. Nell’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità richiesta applica la legislazione del proprio paese. Su richiesta dell’autorità richiedente, può applicare anche le norme procedurali della Parte Contraente richiedente, purché non siano in contrasto con la legislazione della Parte Contraente richiesta.
2. Se l’autorità richiesta non è competente ad eseguire la richiesta, la trasmette all’autorità competente e ne informa l’autorità richiedente.
3. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità richiesta comunica tempestivamente a quest’ultima e alle parti interessate il luogo e l’ora dell’esecuzione della richiesta, affinché possano assistervi conformemente alla legislazione della Parte Contraente richiesta.
4. Nel caso in cui l’indirizzo esatto della persona indicata nella richiesta sia sconosciuto, l’autorità richiesta adotta, conformemente alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trova, le misure necessarie per determinare l’indirizzo.
5. Dopo l’esecuzione della richiesta, l’autorità richiesta restituisce i documenti all’autorità richiedente; qualora l’assistenza giudiziaria non possa essere prestata, informa contestualmente delle circostanze che impediscono l’esecuzione della richiesta e restituisce i documenti all’autorità richiedente.
Articolo 9. Trasferimento di testimoni, vittime, imputati civili, loro rappresentanti, periti
1. Il testimone, la vittima, l’attore civile, l’imputato civile e il loro rappresentante, nonché il perito che, a seguito di citazione notificata dall’autorità della Parte Contraente richiesta, si presenti dinanzi all’autorità giudiziaria della Parte Contraente richiedente, non può, indipendentemente dalla propria cittadinanza, essere sottoposto sul suo territorio a responsabilità penale o amministrativa, essere arrestato o subire una pena per un fatto commesso prima dell’attraversamento della sua frontiera di Stato. Tali persone non possono inoltre essere chiamate a rispondere, arrestate o punite in relazione alle loro deposizioni testimoniali o alle loro conclusioni in qualità di periti nell’ambito del procedimento penale oggetto del giudizio.
2. Le persone indicate al paragrafo 1 del presente articolo perdono la garanzia prevista da tale paragrafo se non lasciano il territorio della Parte Contraente richiedente, pur avendone la possibilità entro 15 giorni dal giorno in cui l’organo giudiziario che le interroga comunica loro che la loro presenza non è più necessaria. In questo termine non viene computato il periodo durante il quale queste persone, non per propria colpa, non hanno potuto lasciare il territorio della Parte Contraente richiedente.
3. Al testimone, al perito, nonché alla parte lesa e al suo rappresentante legale, la Parte Contraente richiedente rimborsa le spese relative al viaggio e al soggiorno nello Stato richiedente, nonché la retribuzione non percepita per i giorni di assenza dal lavoro; il perito ha inoltre diritto a un compenso per l’espletamento della perizia. Nella citazione deve essere indicato quali pagamenti hanno diritto di ricevere le persone citate; su loro richiesta, l’organo giudiziario della Parte Contraente richiedente versa un anticipo per coprire le relative spese.
4. La citazione delle persone indicate al paragrafo 1 del presente articolo, residenti nel territorio di una Parte Contraente, dinanzi all’organo giudiziario di un’altra Parte Contraente non deve contenere minacce di applicazione di misure coercitive in caso di mancata comparizione.
Articolo 10. Rogatoria per la notifica di documenti
1. L’organo giudiziario richiesto effettua la notifica dei documenti secondo la procedura vigente nel suo Stato, se i documenti da notificare sono redatti nella sua lingua o in lingua russa, oppure sono corredati di traduzione in tali lingue. In caso contrario, consegna i documenti al destinatario, se questi accetta volontariamente di riceverli.
2. Se i documenti non possono essere notificati all’indirizzo indicato nella rogatoria, l’organo giudiziario richiesto adotta di propria iniziativa le misure necessarie per determinare l’indirizzo. Se la determinazione dell’indirizzo da parte dell’organo giudiziario richiesto risulta impossibile, esso ne informa l’organo richiedente e gli restituisce i documenti da notificare.
Articolo 11. Conferma della notifica di documenti
La consegna dei documenti è attestata da una conferma, firmata dalla persona a cui il documento è stato consegnato e munita del sigillo ufficiale dell’istituzione richiedente, e contenente l’indicazione della data di consegna e la firma del dipendente dell’istituzione che consegna il documento, oppure da un altro documento rilasciato da tale istituzione, nel quale devono essere indicati il modo, il luogo e l’ora della consegna.
Articolo 12. Competenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
1. Le Parti Contraenti hanno il diritto di consegnare documenti ai propri cittadini tramite le loro rappresentanze diplomatiche o uffici consolari.
2. Le Parti Contraenti hanno il diritto, su incarico dei propri organi competenti, di interrogare i propri cittadini tramite le loro rappresentanze diplomatiche o uffici consolari.
3. Nei casi indicati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, non possono essere applicati mezzi di coercizione o la minaccia degli stessi.
Articolo 13. Validità dei documenti
1. I documenti che, sul territorio di una delle Parti Contraenti, sono stati redatti o certificati da un’istituzione o da una persona appositamente autorizzata, nell’ambito delle loro competenze e secondo la forma stabilita, e muniti di sigillo ufficiale, sono accettati sui territori delle altre Parti Contraenti senza alcuna speciale legalizzazione.
2. I documenti che, sul territorio di una delle Parti Contraenti, sono considerati documenti ufficiali, hanno sui territori delle altre Parti Contraenti la forza probatoria dei documenti ufficiali.
Articolo 14. Trasmissione di documenti sullo stato civile e di altri documenti
1. Le Parti Contraenti si impegnano a trasmettersi reciprocamente, su richiesta, senza traduzione e gratuitamente, i certificati di registrazione degli atti di stato civile direttamente tramite gli organi di registrazione degli atti di stato civile delle Parti Contraenti, informando i cittadini dell’invio dei documenti.
2. Le Parti Contraenti si impegnano a trasmettersi reciprocamente, su richiesta, senza traduzione e gratuitamente, i documenti relativi all’istruzione, all’anzianità lavorativa e altri documenti riguardanti i diritti e gli interessi personali o patrimoniali dei cittadini della Parte Contraente richiesta e di altre persone residenti sul suo territorio.
Articolo 15. Informazioni su questioni giuridiche
Le autorità giudiziarie centrali delle Parti Contraenti, su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni sulla legislazione nazionale vigente o in vigore nel loro territorio e sulla prassi della sua applicazione da parte delle autorità giudiziarie.
Articolo 16. Determinazione degli indirizzi e di altri dati
1. Le Parti Contraenti, su richiesta, si prestano reciprocamente assistenza, conformemente alla propria legislazione, per la determinazione degli indirizzi delle persone che risiedono nei loro territori, qualora ciò sia necessario per l’esercizio dei diritti dei loro cittadini. A tal fine, la Parte Contraente richiedente comunica i dati in suo possesso per determinare l’indirizzo della persona indicata nella richiesta.
2. Le autorità giudiziarie delle Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza per determinare il luogo di lavoro e i redditi delle persone residenti nel territorio della Parte Contraente richiesta, nei cui confronti siano state avanzate, presso le autorità giudiziarie della Parte Contraente richiedente, pretese patrimoniali in cause civili, familiari e penali.
Articolo 17. Lingua
Nei rapporti reciproci per l’esecuzione della presente Convenzione, le autorità giudiziarie delle Parti Contraenti utilizzano le lingue ufficiali delle Parti Contraenti o la lingua russa. In caso di esecuzione di documenti nelle lingue ufficiali delle Parti Contraenti, ad essi vengono allegate traduzioni autenticate in lingua russa.
Articolo 18. Spese relative alla prestazione dell’assistenza giudiziaria
La Parte Contraente richiesta non richiederà il rimborso delle spese sostenute per la prestazione dell’assistenza giudiziaria. Le Parti Contraenti sostengono autonomamente tutte le spese derivanti dalla prestazione dell’assistenza giudiziaria nei propri territori.
Articolo 19. Rifiuto di prestare assistenza giudiziaria
La richiesta di assistenza giudiziaria può essere rifiutata in tutto o in parte, se la prestazione di tale assistenza può ledere la sovranità o la sicurezza, oppure è contraria alla legislazione della Parte Contraente richiesta. In caso di rifiuto della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte Contraente richiedente viene immediatamente informata dei motivi del rifiuto.
Sezione II. RAPPORTI GIURIDICI IN MATERIA CIVILE E FAMILIARE
Parte I. Competenza
Articolo 20. Disposizioni generali
1. Salvo diversamente disposto nelle parti II-V della presente sezione, le azioni contro persone fisiche residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti sono proposte, indipendentemente dalla loro cittadinanza, dinanzi ai tribunali di tale Parte Contraente, mentre le azioni contro persone giuridiche sono proposte dinanzi ai tribunali della Parte Contraente nel cui territorio si trova l’organo di gestione della persona giuridica, la sua rappresentanza o la sua succursale.
Se nel procedimento sono coinvolti più convenuti con residenza (sede) nei territori di diverse Parti Contraenti, la controversia è esaminata presso la residenza (sede) di qualsiasi convenuto, a scelta dell’attore.
2. I tribunali di una Parte Contraente sono competenti anche nei casi in cui sul suo territorio:
a) sia esercitata un’attività commerciale, industriale o altra attività economica da parte dell’impresa (succursale) del convenuto;
b) sia stata adempiuta o debba essere adempiuta in tutto o in parte l’obbligazione derivante dal contratto oggetto della controversia;
c) risieda o abbia sede abituale l’attore in un’azione per la tutela dell’onore, della dignità e della reputazione commerciale.
3. Per le azioni relative al diritto di proprietà e ad altri diritti reali su beni immobili, sono esclusivamente competenti i tribunali del luogo in cui si trovano i beni.
Le azioni contro i vettori derivanti dal contratto di trasporto di merci, passeggeri e bagagli sono proposte presso la sede dell’organizzazione di trasporto alla quale è stato presentato il reclamo secondo la procedura stabilita.
Articolo 21. Competenza contrattuale
1. I tribunali delle Parti Contraenti possono esaminare le cause anche in altri casi, qualora esista un accordo scritto delle parti per la remissione della controversia a tali tribunali.
Tuttavia, la competenza esclusiva derivante dal paragrafo 3 dell’articolo 20 e da altre norme stabilite nelle parti II-V della presente sezione, nonché dalla legislazione interna della corrispondente Parte Contraente, non può essere modificata dall’accordo delle parti.
2. In presenza di un accordo per la remissione della controversia, il tribunale, su istanza del convenuto, chiude il procedimento.
Articolo 22. Collegamento tra procedimenti giudiziari
1. In caso di avvio di un procedimento tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e per gli stessi motivi dinanzi ai tribunali delle due Parti Contraenti, il tribunale che ha avviato il procedimento successivamente lo archivia.
2. La domanda riconvenzionale e la richiesta di compensazione derivanti dallo stesso rapporto giuridico della domanda principale sono soggette all’esame del tribunale che esamina la domanda principale.
Articolo 22-1. Richiesta di partecipazione del procuratore nel processo civile
Il procuratore di una Parte Contraente ha il diritto di rivolgersi al procuratore dell’altra Parte Contraente con una richiesta di avviare dinanzi al tribunale un procedimento per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini della Parte Contraente richiedente, di partecipare all’esame di tali cause o di presentare dinanzi al tribunale di grado superiore un ricorso per cassazione o un reclamo incidentale, nonché un ricorso per motivi di vigilanza contro le decisioni giudiziarie in tali cause.
Parte II. Status personale
Articolo 23. Capacità giuridica e capacità di agire
1. La capacità di agire di una persona fisica è determinata dalla legislazione della Parte Contraente di cui tale persona è cittadino.
2. La capacità di agire di un apolide è determinata dalla legge del paese in cui ha la residenza permanente.
3. La capacità giuridica di una persona giuridica è determinata dalla legislazione dello Stato secondo le cui leggi è stata costituita.
Articolo 24. Riconoscimento come limitatamente capace o incapace. Riabilitazione della capacità di agire
1. Per le cause relative al riconoscimento di una persona come limitatamente capace o incapace, salvo i casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, è competente il tribunale della Parte Contraente di cui tale persona è cittadino.
2. Qualora il tribunale di una Parte Contraente venga a conoscenza dei motivi per riconoscere come limitatamente capace o incapace una persona residente sul suo territorio, cittadino dell’altra Parte Contraente, esso ne informa il tribunale della Parte Contraente di cui tale persona è cittadino.
3. Se il tribunale di una Parte Contraente, che è stato informato dei motivi per la dichiarazione di incapacità parziale o totale, entro tre mesi non avvia il procedimento o non comunica il proprio parere, il caso relativo alla dichiarazione di incapacità parziale o totale sarà esaminato dal tribunale della Parte Contraente nel cui territorio tale cittadino ha la residenza. La decisione sulla dichiarazione di incapacità parziale o totale di una persona viene trasmessa al tribunale competente della Parte Contraente di cui tale persona è cittadina.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 del presente articolo si applicano di conseguenza anche al ripristino della capacità giuridica.
Articolo 25. Dichiarazione di scomparsa e dichiarazione di morte presunta. Accertamento del decesso
1. Per i casi di dichiarazione di scomparsa o di morte presunta di una persona e per i casi di accertamento del decesso, sono competenti gli organi giudiziari della Parte Contraente di cui la persona era cittadina al momento in cui risultava in vita secondo le ultime notizie, mentre per le altre persone – gli organi giudiziari dell’ultima residenza.
2. Gli organi giudiziari di ciascuna delle Parti Contraenti possono dichiarare scomparso o morto presunto un cittadino dell’altra Parte Contraente o un’altra persona residente nel suo territorio, nonché accertare il decesso di tale persona, su richiesta degli interessati residenti nel suo territorio, i cui diritti e interessi si basano sulla legislazione di tale Parte Contraente.
3. Nell’esame dei casi di dichiarazione di scomparsa o di morte presunta e dei casi di accertamento del decesso, gli organi giudiziari delle Parti Contraenti applicano la legislazione del proprio Stato.
Parte III. Cause familiari
Articolo 26. Celebrazione del matrimonio
Le condizioni per la celebrazione del matrimonio sono determinate per ciascuno dei futuri coniugi dalla legislazione della Parte Contraente di cui è cittadino, mentre per gli apolidi – dalla legislazione della Parte Contraente che costituisce la loro residenza permanente. Inoltre, per quanto riguarda gli impedimenti al matrimonio, devono essere rispettati i requisiti della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il matrimonio viene celebrato.
Articolo 27. Rapporti giuridici tra coniugi
1. I rapporti giuridici personali e patrimoniali tra coniugi sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi hanno la residenza comune.
2. Se uno dei coniugi risiede sul territorio di una Parte Contraente ed entrambi i coniugi hanno la stessa cittadinanza, i loro rapporti giuridici personali e patrimoniali sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente di cui sono cittadini.
3. Se uno dei coniugi è cittadino di una Parte Contraente e l’altro è cittadino di un’altra Parte Contraente, e uno di essi risiede sul territorio di una Parte Contraente mentre l’altro sul territorio dell’altra Parte Contraente, i loro rapporti giuridici personali e patrimoniali sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi hanno avuto la loro ultima residenza comune.
4. Se le persone di cui al paragrafo 3 del presente articolo non hanno avuto una residenza comune sui territori delle Parti Contraenti, si applica la legislazione della Parte Contraente la cui istituzione esamina il caso.
5. I rapporti giuridici tra coniugi riguardanti i loro beni immobili sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano tali beni.
6. Per le cause relative ai rapporti giuridici personali e patrimoniali tra coniugi, sono competenti le istituzioni giudiziarie della Parte Contraente la cui legislazione è applicabile ai sensi dei paragrafi 1-3, 5 del presente articolo.
Articolo 28. Scioglimento del matrimonio
1. Per le cause di scioglimento del matrimonio si applica la legislazione della Parte Contraente di cui i coniugi sono cittadini al momento della presentazione della domanda.
2. Se uno dei coniugi è cittadino di una Parte Contraente e l’altro è cittadino di un’altra Parte Contraente, si applica la legislazione della Parte Contraente la cui istituzione esamina la causa di scioglimento del matrimonio.
Articolo 29. Competenza delle istituzioni delle Parti Contraenti
1. Per le cause di divorzio nel caso previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 28, sono competenti le autorità della Parte Contraente di cui i coniugi sono cittadini al momento della presentazione della domanda. Se al momento della presentazione della domanda entrambi i coniugi risiedono nel territorio di un’altra Parte Contraente, sono competenti anche le autorità di tale Parte Contraente.
2. Per le cause di divorzio nel caso previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 28, sono competenti le autorità della Parte Contraente nel cui territorio risiedono entrambi i coniugi. Se uno dei coniugi risiede nel territorio di una Parte Contraente e l’altro nel territorio di un’altra Parte Contraente, per le cause di divorzio sono competenti le autorità di entrambe le Parti Contraenti nei cui territori risiedono i coniugi.
Articolo 30. Dichiarazione di nullità del matrimonio
1. Per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio si applica la legislazione della Parte Contraente che, ai sensi dell’articolo 26, è stata applicata al momento della celebrazione del matrimonio.
2. La competenza dell’autorità per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio è determinata conformemente all’articolo 27.
Articolo 31. Accertamento e contestazione della paternità o della maternità
L’accertamento e la contestazione della paternità o della maternità sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente di cui il figlio è cittadino per nascita.
Articolo 32. Rapporti giuridici tra genitori e figli
1. I diritti e i doveri dei genitori e dei figli, compresi gli obblighi di mantenimento dei figli da parte dei genitori, sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi hanno la residenza comune permanente e, in assenza di una residenza comune permanente dei genitori e dei figli, i loro reciproci diritti e doveri sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente di cui il figlio è cittadino.
Su richiesta dell’attore per obblighi alimentari, si applica la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiede permanentemente il figlio.
2. Gli obblighi alimentari dei figli maggiorenni verso i genitori, nonché gli obblighi alimentari di altri membri della famiglia, sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi avevano la residenza comune. In assenza di una residenza comune, tali obblighi sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente di cui l’attore è cittadino.
3. Per le cause relative ai rapporti giuridici tra genitori e figli, è competente il tribunale della Parte Contraente la cui legislazione è applicabile ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. L’esecuzione delle decisioni giudiziarie nelle cause relative all’educazione dei figli avviene secondo la procedura stabilita dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio risiede il minore.
5. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza nella ricerca del convenuto nelle cause per il recupero degli alimenti, quando vi è motivo di ritenere che il convenuto si trovi sul territorio dell’altra Parte Contraente e il tribunale abbia emesso un’ordinanza di dichiarazione della sua ricerca.
Articolo 33. Tutela e curatela
1. L’istituzione o la revoca della tutela e della curatela avviene secondo la legislazione della Parte Contraente di cui è cittadina la persona nei cui confronti viene istituita la tutela o la curatela.
2. I rapporti giuridici tra il tutore o curatore e la persona sottoposta a tutela o curatela sono regolati dalla legislazione della Parte Contraente la cui autorità ha nominato il tutore o curatore.
3. L’obbligo di assumere la tutela o la curatela è stabilito dalla legislazione della Parte Contraente di cui è cittadina la persona nominata tutore o curatore.
4. Può essere nominato tutore o curatore di una persona cittadina di una Parte Contraente un cittadino di un’altra Parte Contraente, se risiede sul territorio della Parte in cui verrà esercitata la tutela o la curatela.
Articolo 34. Competenza delle autorità delle Parti Contraenti in materia di tutela e curatela
Per le questioni relative all’istituzione o alla revoca della tutela e della curatela, sono competenti le autorità della Parte Contraente di cui la persona, per la quale la tutela o la curatela viene istituita o revocata, è cittadino, salvo diversa disposizione della presente Convenzione.
Articolo 35. Procedura per l’adozione di misure relative alla tutela e alla curatela
1. In caso di necessità di adottare misure relative alla tutela e alla curatela nell’interesse di un cittadino di una Parte Contraente, la cui residenza permanente, dimora o beni si trovano sul territorio di un’altra Parte Contraente, l’autorità di quest’ultima Parte Contraente informa senza indugio l’autorità competente ai sensi dell’articolo 34.
2. In casi urgenti, l’autorità dell’altra Parte Contraente può adottare le misure necessarie conformemente alla propria legislazione. In tal caso, è tenuta a informare senza indugio l’autorità competente ai sensi dell’articolo 34. Tali misure rimangono in vigore fino a quando l’autorità di cui all’articolo 34 non adotti una decisione diversa.
Articolo 36. Procedura per il trasferimento della tutela o della curatela
1. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 34 può trasferire la tutela o la curatela all’autorità di un’altra Parte Contraente qualora la persona sottoposta a tutela o curatela abbia residenza, dimora o beni sul territorio di tale Parte Contraente. Il trasferimento della tutela o della curatela entra in vigore dal momento in cui l’autorità richiesta assume la tutela o la curatela e ne informa l’autorità richiedente.
2. L’autorità che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ha assunto la tutela o la curatela, le esercita secondo la legislazione del proprio Stato.
Articolo 37. Adozione
1. L’adozione o la sua revoca sono determinate dalla legislazione della Parte Contraente di cui l’adottante è cittadino al momento della presentazione della domanda di adozione o di revoca della stessa.
2. Se il minore è cittadino dell’altra Parte Contraente, in caso di adozione o revoca della stessa è necessario ottenere il consenso del rappresentante legale e dell’organo statale competente, nonché il consenso del minore, se richiesto dalla legislazione della Parte Contraente di cui egli è cittadino.
3. Se il minore è adottato da coniugi, di cui uno è cittadino di una Parte Contraente e l’altro è cittadino dell’altra Parte Contraente, l’adozione o la sua revoca devono essere effettuate in conformità alle condizioni previste dalla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.
4. Per le cause di adozione o di revoca della stessa è competente l’istituzione della Parte Contraente di cui l’adottante è cittadino al momento della presentazione della domanda di adozione o di revoca della stessa, e nel caso previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, è competente l’istituzione della Parte Contraente sul cui territorio i coniugi hanno o hanno avuto l’ultima residenza o dimora comune.
Parte IV. Rapporti giuridici patrimoniali
Articolo 38. Diritto di proprietà
1. Il diritto di proprietà sui beni immobili è determinato dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano i beni immobili. La questione di quale bene sia considerato immobile è risolta in conformità con la legislazione del paese sul cui territorio tale bene si trova.
2. Il diritto di proprietà sui veicoli soggetti a registrazione nei registri statali è determinato dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trova l’organo che ha effettuato la registrazione del veicolo.
3. La nascita e l’estinzione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni sono determinate dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio il bene si trovava al momento in cui si è verificato l’atto o altra circostanza che ha costituito il fondamento della nascita o dell’estinzione di tale diritto.
4. L’insorgenza e la cessazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni oggetto della transazione sono determinate dalla legislazione del luogo in cui la transazione è stata conclusa, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti.
Articolo 39. Forma della transazione
1. La forma della transazione è determinata dalla legislazione del luogo in cui essa viene conclusa.
2. La forma della transazione relativa a beni immobili e ai diritti su di essi è determinata dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano tali beni.
Articolo 40. Procura
La forma e il periodo di validità della procura sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano tali beni.
Articolo 41. Diritti e obblighi delle parti nella transazione
I diritti e gli obblighi delle parti nella transazione sono determinati dalla legislazione del luogo in cui essa è stata conclusa, salvo diversa disposizione concordata dalle parti.
Articolo 42. Risarcimento del danno
1. Le obbligazioni relative al risarcimento del danno, diverse da quelle derivanti da contratti e altri atti leciti, sono determinate dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si è verificata l’azione o altra circostanza che ha costituito la base per la richiesta di risarcimento del danno.
2. Se il danneggiante e la vittima sono cittadini della stessa Parte Contraente, si applica la legislazione di tale Parte Contraente.
3. Per le cause menzionate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è competente il tribunale della Parte Contraente sul cui territorio si è verificata l’azione o altra circostanza che ha costituito la base per la richiesta di risarcimento del danno. La vittima può proporre azione anche dinanzi al tribunale della Parte Contraente sul cui territorio il convenuto ha la residenza.
Articolo 43. Attività processuale
Le questioni relative all’attività processuale sono risolte secondo la legislazione applicabile alla regolamentazione del corrispondente rapporto giuridico.
Parte V. Successione
Articolo 44. Principio di uguaglianza
I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti possono ereditare sui territori delle altre Parti Contraenti beni o diritti per legge o per testamento alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di tale Parte Contraente.
Articolo 45. Diritto di successione
1. Il diritto di successione sui beni, salvo il caso previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, è determinato dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio il defunto aveva l’ultima residenza permanente.
2. Il diritto di successione sui beni immobili è determinato dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano tali beni.
Articolo 46. Trasferimento dell’eredità allo Stato
Se, secondo la legislazione della Parte Contraente applicabile in materia di successione, l’erede è lo Stato, i beni mobili ereditari passano alla Parte Contraente di cui il defunto era cittadino al momento della morte, mentre i beni immobili ereditari passano alla Parte Contraente sul cui territorio si trovano.
Articolo 47. Testamento
La capacità di una persona di redigere e revocare un testamento, nonché la forma del testamento e della sua revoca, sono determinate dalla legge del paese in cui il testatore aveva la residenza al momento della redazione dell’atto. Tuttavia, il testamento o la sua revoca non possono essere dichiarati nulli per inosservanza della forma, se quest’ultima soddisfa i requisiti della legge del luogo in cui è stato redatto.
Articolo 48. Competenza in materia di successione
1. I procedimenti in materia di successione di beni mobili sono di competenza delle istituzioni della Parte Contraente sul cui territorio il defunto aveva la residenza al momento della morte.
2. I procedimenti in materia di successione di beni immobili sono di competenza delle istituzioni della Parte Contraente sul cui territorio si trovano i beni.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche all’esame delle controversie sorte in relazione ai procedimenti in materia di successione.
Articolo 49. Competenza della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare in materia di successione
Per le cause di successione, comprese le controversie ereditarie, le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari di ciascuna Parte Contraente sono competenti a rappresentare (ad eccezione del diritto di rinuncia all’eredità) senza procura speciale presso le istituzioni delle altre Parti Contraenti i cittadini del proprio Stato, qualora questi siano assenti o non abbiano nominato un rappresentante.
Articolo 50. Misure di conservazione dell’eredità
1. Le istituzioni delle Parti Contraenti adottano, in conformità con la propria legislazione, le misure necessarie per garantire la conservazione dell’eredità lasciata sui loro territori da cittadini delle altre Parti Contraenti, o per la sua amministrazione.
2. Delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo viene immediatamente informata la rappresentanza diplomatica o l’ufficio consolare della Parte Contraente di cui il defunto era cittadino. La suddetta rappresentanza o ufficio può partecipare all’attuazione di tali misure.
3. Su richiesta dell’istituzione giudiziaria competente a condurre il procedimento successorio, nonché della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare, le misure adottate in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificate, revocate o sospese.
Sezione III. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI
Articolo 51. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
Ciascuna delle Parti Contraenti, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, riconosce ed esegue le seguenti decisioni emesse sul territorio delle altre Parti Contraenti:
a) le decisioni delle istituzioni giudiziarie in materia civile e familiare, comprese le transazioni giudiziali in tali materie e gli atti notarili relativi a obbligazioni pecuniarie (di seguito denominate “decisioni”);
b) le decisioni dei tribunali penali in materia di risarcimento del danno.
Articolo 52. Riconoscimento delle decisioni che non richiedono esecuzione
1. Le decisioni emesse dalle istituzioni giudiziarie di ciascuna Parte Contraente e passate in giudicato che, per loro natura, non richiedono esecuzione, sono riconosciute sul territorio delle altre Parti Contraenti senza un procedimento speciale, a condizione che:
a) gli organi giudiziari della Parte Contraente richiesta non hanno precedentemente emesso, in questo caso, una decisione passata in giudicato;
b) la causa, ai sensi della presente Convenzione e, nei casi non previsti da essa, ai sensi della legislazione della Parte Contraente sul cui territorio la decisione deve essere riconosciuta, non rientra nella competenza esclusiva degli organi giudiziari di tale Parte Contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche alle decisioni in materia di tutela e curatela, nonché alle decisioni di divorzio emesse dagli organi competenti secondo la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio la decisione è stata emessa.
Articolo 53. Istanza per l’autorizzazione all’esecuzione forzata della decisione
1. L’istanza per l’autorizzazione all’esecuzione forzata della decisione viene presentata al tribunale competente della Parte Contraente in cui la decisione deve essere eseguita. Essa può essere presentata anche al tribunale che ha emesso la decisione in primo grado. Tale tribunale trasmette l’istanza al tribunale competente a decidere sull’istanza.
2. All’istanza sono allegati:
a) la decisione o una sua copia autenticata, nonché un documento ufficiale attestante che la decisione è passata in giudicato ed è soggetta a esecuzione, o che è soggetta a esecuzione prima del passaggio in giudicato, se ciò non risulta dalla decisione stessa;
b) un documento dal quale risulti che la parte contro la quale è stata emessa la decisione, che non ha partecipato al processo, è stata regolarmente e tempestivamente citata in giudizio e, in caso di sua incapacità processuale, è stata adeguatamente rappresentata;
c) un documento che confermi l’esecuzione parziale della decisione al momento della sua trasmissione;
d) un documento che confermi l’accordo delle parti, per le cause di competenza contrattuale.
3. L’istanza per l’autorizzazione all’esecuzione forzata della decisione e i documenti ad essa allegati sono corredati da una traduzione autenticata nella lingua della Parte Contraente richiesta o in lingua russa.
Articolo 54. Procedura di riconoscimento ed esecuzione forzata delle decisioni
1. Le istanze di riconoscimento e autorizzazione all’esecuzione forzata delle decisioni di cui all’articolo 51 sono esaminate dai tribunali della Parte Contraente sul cui territorio deve essere effettuata l’esecuzione forzata.
2. Il tribunale che esamina l’istanza di riconoscimento e autorizzazione all’esecuzione forzata della decisione si limita ad accertare che le condizioni previste dalla presente Convenzione siano soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, il tribunale emette una decisione di esecuzione forzata.
3. La procedura di esecuzione forzata è determinata dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio deve essere effettuata l’esecuzione forzata.
Articolo 55. Rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni
Il riconoscimento delle decisioni di cui all’articolo 52 e la concessione dell’autorizzazione all’esecuzione forzata possono essere rifiutati nei casi in cui:
a) secondo la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio la decisione è stata emessa, essa non sia passata in giudicato o non sia soggetta a esecuzione, salvo i casi in cui la decisione sia soggetta a esecuzione prima del passaggio in giudicato;
b) il convenuto non abbia partecipato al processo perché a lui o al suo rappresentante non è stata tempestivamente e debitamente notificata la citazione in giudizio;
c) per la stessa causa tra le stesse parti, sul medesimo oggetto e per lo stesso titolo, sul territorio della Parte Contraente dove la decisione deve essere riconosciuta ed eseguita, sia già stata precedentemente emessa una decisione passata in giudicato o esista una decisione riconosciuta di un tribunale di uno Stato terzo, oppure se l’organo di tale Parte Contraente abbia già precedentemente avviato un procedimento per tale causa;
d) secondo le disposizioni della presente Convenzione e, nei casi non previsti da essa, secondo la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio la decisione deve essere riconosciuta ed eseguita, la causa rientri nella competenza esclusiva del suo organo;
e) manchi il documento che conferma l’accordo delle parti sulla competenza contrattuale;
f) sia scaduto il termine di prescrizione per l’esecuzione forzata previsto dalla legislazione della Parte Contraente il cui tribunale esegue le richieste.
Sezione IV. ASSISTENZA GIUDIZIARIA E RAPPORTI GIURIDICI IN MATERIA PENALE
Parte 1. Estradizione
Articolo 56. Obbligo di estradizione
1. Le Parti contraenti si impegnano, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a estradarsi reciprocamente, su richiesta, le persone che si trovano sul loro territorio, per essere sottoposte a procedimento penale o per l’esecuzione di una sentenza.
2. L’estradizione per procedimento penale è concessa per fatti che, secondo le leggi della Parte contraente richiedente e di quella richiesta, costituiscono reato e per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno o una pena più severa.
3. L’estradizione per l’esecuzione di una sentenza è concessa per fatti che, secondo la legislazione della Parte contraente richiedente e di quella richiesta, costituiscono reato e per i quali la persona richiesta in estradizione è stata condannata a una pena detentiva non inferiore a sei mesi o a una pena più severa.
Articolo 57. Rifiuto dell’estradizione
1. L’estradizione non è concessa se:
a) la persona richiesta in estradizione è cittadino della Parte contraente richiesta;
b) al momento della ricezione della richiesta, l’azione penale, secondo la legislazione della Parte contraente richiesta, non può essere avviata o la sentenza non può essere eseguita a causa della prescrizione o per altro motivo legale;
c) nei confronti della persona richiesta in estradizione, sul territorio della Parte contraente richiesta, per lo stesso reato è stata emessa una sentenza o una decisione di archiviazione del procedimento passata in giudicato;
d) il reato, secondo la legislazione della Parte contraente richiedente o di quella richiesta, è perseguito a querela di parte (su denuncia della persona offesa).
2. L’estradizione può essere rifiutata se il reato per il quale è richiesta l’estradizione è stato commesso sul territorio della Parte contraente richiesta.
3. In caso di rifiuto dell’estradizione, la Parte contraente richiedente deve essere informata dei motivi del rifiuto.
Articolo 58. Richiesta di estradizione
1. La richiesta di estradizione deve contenere le seguenti informazioni:
a) la denominazione dell’istituzione richiedente e di quella richiesta;
b) la descrizione delle circostanze di fatto del reato e il testo della legge della Parte Contraente richiedente in base al quale tale atto è considerato reato, con l’indicazione della pena prevista da tale legge;
c) il cognome, il nome e il patronimico della persona da estradare, il suo anno di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza o di soggiorno, se possibile – la descrizione dell’aspetto fisico, la fotografia, le impronte digitali e altri dati sulla sua identità;
d) i dati sull’entità del danno causato dal reato.
2. Alla richiesta di estradizione per l’esercizio dell’azione penale deve essere allegata una copia autenticata della decisione di custodia cautelare.
3. Alla richiesta di estradizione per l’esecuzione della sentenza devono essere allegati una copia autenticata della sentenza con l’annotazione del suo passaggio in giudicato e il testo della disposizione della legge penale in base alla quale la persona è stata condannata. Se il condannato ha già scontato parte della pena, devono essere comunicati anche i dati relativi a ciò.
4. Le richieste di estradizione e i documenti ad esse allegati sono redatti in conformità con le disposizioni dell’articolo 17.
Articolo 59. Informazioni supplementari
1. Se la richiesta di estradizione non contiene tutti i dati necessari, la Parte Contraente richiesta può richiedere informazioni supplementari, fissando a tal fine un termine fino a un mese. Tale termine può essere prorogato fino a un altro mese su richiesta della Parte Contraente richiedente.
2. Se la Parte Contraente richiedente non presenta le informazioni supplementari entro il termine stabilito, la Parte Contraente richiesta deve rilasciare la persona posta in custodia cautelare.
Articolo 60. Ricerca e custodia cautelare ai fini dell’estradizione
Al ricevimento della richiesta di estradizione, la Parte Contraente richiesta adotta immediatamente misure per la ricerca e la custodia cautelare della persona di cui è richiesta l’estradizione, salvo i casi in cui l’estradizione non possa essere effettuata.
Articolo 61. Custodia cautelare o fermo prima del ricevimento della richiesta di estradizione
1. La persona la cui estradizione è richiesta può, su istanza, essere posta in custodia cautelare anche prima della ricezione della richiesta di estradizione. L’istanza deve contenere il riferimento alla decisione di custodia cautelare o alla sentenza passata in giudicato, e l’indicazione che la richiesta di estradizione sarà presentata successivamente. L’istanza di custodia cautelare prima della ricezione della richiesta di estradizione può essere trasmessa per posta, telegrafo, telescrivente o telefax.
2. La persona può essere trattenuta anche senza l’istanza prevista al paragrafo 1 del presente articolo, se sussistono i motivi previsti dalla legislazione per sospettare che abbia commesso un reato sul territorio dell’altra Parte Contraente che comporti l’estradizione.
3. Della custodia cautelare o del fermo prima della ricezione della richiesta di estradizione deve essere immediatamente informata l’altra Parte Contraente.
Articolo 61-1. Ricerca della persona prima della ricezione della richiesta di estradizione
1. Le Parti Contraenti effettuano, su incarico, la ricerca della persona prima della ricezione della richiesta di estradizione, qualora vi siano motivi per ritenere che tale persona possa trovarsi sul territorio della Parte Contraente richiesta.
2. L’incarico di effettuare la ricerca è redatto conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 e deve contenere la descrizione più completa possibile della persona ricercata, insieme a qualsiasi altra informazione che consenta di determinarne l’ubicazione, nonché la richiesta di porla in custodia cautelare con l’indicazione che la richiesta di estradizione di tale persona sarà presentata.
3. All’incarico di effettuare la ricerca è allegata una copia autenticata della decisione dell’organo competente di custodia cautelare o della sentenza passata in giudicato, le informazioni sulla parte di pena non ancora scontata, nonché la fotografia e le impronte digitali (se disponibili).
4. Della custodia cautelare della persona ricercata o di altri risultati della ricerca viene immediatamente informata la Parte Contraente richiedente.
Articolo 61-2. Calcolo del termine di custodia cautelare
Il periodo di detenzione cautelare di una persona arrestata conformemente alle disposizioni degli articoli 60, 61, 61-1 della presente Convenzione, in caso di sua estradizione, viene computato nella durata complessiva della detenzione cautelare prevista dalla legislazione della Parte Contraente alla quale tale persona è estradata.
Articolo 62. Rilascio della persona fermata o arrestata
1. La persona arrestata ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 61 e dell’articolo 61-1 deve essere rilasciata se perviene una comunicazione dalla Parte Contraente richiedente circa la necessità di rilasciare tale persona, oppure se la richiesta di estradizione con tutti i documenti allegati, previsti dall’articolo 58, non viene ricevuta dalla Parte Contraente richiesta entro quaranta giorni dalla data dell’arresto.
2. La persona fermata ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 61 deve essere rilasciata se la richiesta di arresto ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 61 non perviene entro il termine previsto dalla legislazione per il fermo.
Articolo 63. Rinvio dell’estradizione
Se la persona la cui estradizione è richiesta è sottoposta a procedimento penale o è stata condannata per un altro reato sul territorio della Parte Contraente richiesta, la sua estradizione può essere rinviata fino alla cessazione dell’azione penale, all’esecuzione della sentenza o alla liberazione dalla pena.
Articolo 64. Estradizione temporanea
1. Se il rinvio dell’estradizione previsto dall’articolo 63 può comportare la scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale o arrecare danno alle indagini sul reato, la persona la cui estradizione è richiesta su istanza può essere estradata temporaneamente.
2. La persona estradata temporaneamente deve essere restituita dopo l’espletamento dell’atto processuale penale per il quale è stata estradata, ma non oltre tre mesi dalla data della consegna della persona. In casi motivati, il termine può essere prorogato.
Articolo 65. Conflitto di richieste di estradizione
Se pervengono richieste di estradizione da più Stati, la Parte Contraente richiesta decide autonomamente quale di tali richieste debba essere soddisfatta.
Articolo 66. Limiti dell’azione penale nei confronti della persona estradata
1. Senza il consenso della Parte Contraente richiesta, la persona consegnata non può essere sottoposta a responsabilità penale o punita per un reato commesso prima della sua estradizione per il quale non è stata consegnata.
2. Senza il consenso della Parte Contraente richiesta, la persona non può essere estradata nemmeno verso un terzo Stato.
3. Il consenso della Parte Contraente richiesta non è necessario se la persona consegnata, entro un mese dalla conclusione del procedimento penale o, in caso di condanna, entro un mese dall’espiazione della pena o dalla liberazione dalla stessa, non lascia il territorio della Parte Contraente richiedente, oppure se vi ritorna volontariamente. In questo termine non viene computato il periodo durante il quale la persona consegnata non ha potuto lasciare il territorio della Parte Contraente richiedente.
Articolo 67. Consegna della persona estradata
La Parte Contraente richiesta notifica alla Parte Contraente richiedente il luogo e l’ora della consegna. Se la Parte Contraente richiedente non accetta la persona soggetta a estradizione entro 15 giorni dalla data di consegna stabilita, tale persona deve essere rilasciata dalla custodia.
Articolo 67-1. Nuovo fermo o presa in custodia
Il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 59, dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 62 e dell’articolo 67 non impedisce il suo nuovo fermo e la presa in custodia ai fini dell’estradizione della persona richiesta in caso di successiva ricezione di una richiesta di estradizione.
Articolo 68. Nuova estradizione
Se la persona consegnata si sottrae all’azione penale o all’espiazione della pena e ritorna nel territorio della Parte Contraente richiesta, su nuova richiesta deve essere estradata senza presentare i materiali menzionati negli articoli 58 e 59.
Articolo 69. Notifica dei risultati del procedimento penale
Le Parti Contraenti si comunicano reciprocamente i risultati del procedimento penale contro la persona loro consegnata. Su richiesta, viene inviata anche una copia della decisione definitiva.
Articolo 70. Trasporto in transito
1. Una Parte Contraente, su richiesta dell’altra Parte Contraente, autorizza il transito attraverso il proprio territorio delle persone estradate all’altra Parte Contraente o temporaneamente consegnate da un terzo Stato.
2. La richiesta di autorizzazione per tale transito è esaminata secondo la stessa procedura prevista per la domanda di estradizione.
3. La Parte Contraente richiesta autorizza il transito nel modo che ritiene più opportuno.
Articolo 71. Spese relative all’estradizione e al transito
Le spese relative all’estradizione o alla consegna temporanea sono a carico della Parte Contraente nel cui territorio sono state sostenute, mentre le spese relative al transito sono a carico della Parte Contraente che ha richiesto tale transito.
Parte 2. Esercizio dell’azione penale
Articolo 72. Obbligo di esercitare l’azione penale
1. Ciascuna Parte Contraente si impegna, su incarico dell’altra Parte Contraente, a esercitare l’azione penale conformemente alla propria legislazione nei confronti dei propri cittadini sospettati di aver commesso un reato sul territorio della Parte Contraente richiedente.
2. Se il reato per il quale è stato avviato il procedimento comporta pretese di natura civilistica da parte di persone che hanno subito un danno dal reato, tali pretese, in presenza della loro richiesta di risarcimento del danno, sono esaminate nell’ambito del presente procedimento.
Articolo 73. Incarico di esercitare l’azione penale
1. L’incarico di esercitare l’azione penale deve contenere:
a) la denominazione dell’autorità richiedente;
b) la descrizione del fatto per il quale è stato conferito l’incarico di esercitare l’azione penale;
c) l’indicazione più precisa possibile del tempo e del luogo di commissione del fatto;
d) il testo della disposizione di legge della Parte Contraente richiedente in base alla quale il fatto è considerato reato, nonché il testo di altre norme legislative di rilevanza sostanziale per il procedimento;
e) il cognome e il nome della persona sospettata, la sua cittadinanza, nonché altre informazioni sulla sua identità;
e) la denuncia delle vittime nei procedimenti penali avviabili su querela della persona offesa e le richieste di risarcimento del danno;
g) l’indicazione dell’ammontare del danno causato dal reato.
Alla richiesta sono allegati gli atti del procedimento penale in possesso della Parte Contraente richiedente, nonché le prove.
2. Quando la Parte Contraente richiedente trasmette un procedimento penale già avviato, l’indagine su tale procedimento prosegue da parte della Parte Contraente richiesta conformemente alla propria legislazione. Ciascun documento contenuto nel fascicolo deve essere autenticato con il sigillo ufficiale dell’autorità giudiziaria competente della Parte Contraente richiedente.
3. La richiesta e i documenti allegati sono redatti in conformità con le disposizioni dell’articolo 18.
4. Se l’imputato, al momento dell’invio della richiesta di esercizio dell’azione penale, si trova in stato di detenzione nel territorio della Parte Contraente richiedente, egli viene consegnato nel territorio della Parte Contraente richiesta.
Articolo 74. Comunicazione dei risultati dell’azione penale
La Parte Contraente richiesta è tenuta a notificare alla Parte Contraente richiedente la decisione definitiva. Su richiesta della Parte Contraente richiedente, viene trasmessa una copia della decisione definitiva.
Articolo 75. Conseguenze dell’adozione della decisione
Se, ai sensi dell’articolo 72, è stata inviata a una Parte Contraente una richiesta di esercizio dell’azione penale dopo l’entrata in vigore della sentenza o l’adozione di un’altra decisione definitiva da parte dell’autorità della Parte Contraente richiesta, il procedimento penale non può essere avviato dalle autorità della Parte Contraente richiedente, e il procedimento già avviato da esse non è soggetto a archiviazione.
Articolo 76. Circostanze attenuanti o aggravanti la responsabilità
Ciascuna delle Parti Contraenti, nell’indagare sui reati e nel trattare i procedimenti penali dinanzi ai tribunali, tiene conto delle circostanze attenuanti la responsabilità previste dalla legislazione delle Parti Contraenti, indipendentemente dal territorio di quale Parte Contraente esse si siano verificate.
Articolo 76-1. Riconoscimento delle sentenze
Nel risolvere le questioni relative al riconoscimento di una persona come recidivo particolarmente pericoloso, all’accertamento dei fatti di commissione reiterata di un reato e alla violazione degli obblighi connessi alla condanna condizionale, alla sospensione dell’esecuzione della sentenza o alla liberazione condizionale anticipata, gli organi giudiziari delle Parti Contraenti possono riconoscere e tenere in considerazione le sentenze emesse dai tribunali (tribunali militari) dell’ex URSS e delle repubbliche federate che ne facevano parte, nonché dai tribunali delle Parti Contraenti.
Articolo 77. Procedura per l’esame dei casi di competenza dei tribunali di due o più Parti Contraenti
In caso di accusa di una persona o di un gruppo di persone per la commissione di più reati, i cui procedimenti sono di competenza dei tribunali di due o più Parti Contraenti, è competente a esaminarli il tribunale della Parte Contraente sul cui territorio è stata completata l’istruttoria preliminare. In tal caso, il procedimento è esaminato secondo le norme procedurali di tale Parte Contraente.
Parte 3. Disposizioni speciali sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia penale
Articolo 78. Trasferimento di oggetti
1. Le Parti Contraenti si impegnano, su richiesta, a trasferirsi reciprocamente:
a) gli oggetti che sono stati utilizzati nella commissione del reato che comporta l’estradizione della persona ai sensi della presente Convenzione, compresi gli strumenti del reato; gli oggetti che sono stati acquisiti a seguito del reato o come ricompensa per lo stesso, o gli oggetti che il reo ha ricevuto in cambio degli oggetti acquisiti in tal modo;
b) gli oggetti che possono avere rilevanza probatoria in un procedimento penale; tali oggetti vengono trasferiti anche nel caso in cui l’estradizione del reo non possa essere effettuata a causa della sua morte, fuga o per altre circostanze.
2. Se la Parte Contraente richiesta necessita degli oggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo come prove in un procedimento penale, il loro trasferimento può essere differito fino alla conclusione del procedimento.
3. I diritti dei terzi sugli oggetti trasferiti rimangono validi. Dopo la conclusione del procedimento, tali oggetti devono essere restituiti gratuitamente alla Parte Contraente che li ha trasferiti.
Articolo 78-1. Trasferimento temporaneo di una persona in custodia cautelare o che sconta una pena detentiva
1. Qualora sia necessario interrogare come testimone o persona offesa una persona detenuta o che sconta una pena detentiva nel territorio di un’altra Parte Contraente, nonché compiere qualsiasi altro atto investigativo con la sua partecipazione, tale persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza, su richiesta motivata della Parte Contraente interessata, può essere trasferita temporaneamente per decisione del Procuratore Generale (Procuratore) della Parte Contraente richiesta, a condizione che sia mantenuta in custodia e restituita entro il termine stabilito.
2. La richiesta di trasferimento temporaneo della persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo è redatta conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 e deve altresì indicare il periodo di tempo durante il quale è richiesta la presenza di tale persona nella Parte Contraente richiedente.
3. Il trasferimento temporaneo della persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene effettuato:
a) se non è stato ottenuto il suo consenso a tale trasferimento;
b) in caso di necessità della sua presenza durante le indagini preliminari o il processo nel territorio della Parte Contraente richiesta;
c) se tale trasferimento può comportare la violazione dei termini stabiliti per la custodia cautelare o per lo sconto della pena detentiva di tale persona.
4. Alla persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le garanzie previste dal paragrafo 1 dell’articolo 9.
Articolo 79. Notifica delle sentenze di condanna e informazioni sulla fedina penale
1. Ciascuna delle Parti Contraenti comunicherà annualmente alle altre Parti Contraenti le informazioni sulle sentenze di condanna passate in giudicato emesse dai suoi tribunali nei confronti di cittadini della rispettiva Parte Contraente, trasmettendo contemporaneamente le impronte digitali disponibili dei condannati.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti fornisce gratuitamente alle altre Parti Contraenti, su loro richiesta, le informazioni sulla fedina penale delle persone precedentemente condannate dai suoi tribunali, qualora tali persone siano chiamate a rispondere penalmente nel territorio della Parte Contraente richiedente.
Articolo 80. Procedura speciale di comunicazione
Le comunicazioni in materia di estradizione e azione penale sono effettuate dai procuratori generali (procuratori) delle Parti Contraenti.
Le comunicazioni in materia di esecuzione di atti processuali e di altri atti che richiedono l’autorizzazione del procuratore (tribunale) sono effettuate dagli organi della procura secondo la procedura stabilita dai procuratori generali (procuratori) delle Parti Contraenti.
Sezione V. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 81. Questioni relative all’applicazione della presente Convenzione
Le questioni che sorgono nell’applicazione della presente Convenzione sono risolte dagli organi competenti delle Parti Contraenti di comune accordo.
Articolo 82. Rapporto della Convenzione con i trattati internazionali
La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni di altri trattati internazionali di cui le Parti Contraenti sono parti.
Articolo 83. Ordine di entrata in vigore
1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica da parte degli Stati che l’hanno firmata. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica di Bielorussia, che svolge le funzioni di depositario della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito presso il depositario del terzo strumento di ratifica. Per lo Stato il cui strumento di ratifica sarà depositato presso il depositario dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del suo strumento di ratifica presso il depositario.
Articolo 84. Durata di validità della Convenzione
1. La presente Convenzione è valida per cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. Alla scadenza di tale termine, la Convenzione si rinnova automaticamente ogni volta per un nuovo periodo di cinque anni.
2. Ciascuna Parte Contraente può recedere dalla presente Convenzione inviando una notifica scritta al depositario 12 mesi prima della scadenza del termine quinquennale in corso della sua validità.
Articolo 85. Efficacia nel tempo
L’efficacia della presente Convenzione si estende anche ai rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore.
Articolo 86. Ordine di adesione alla Convenzione
Alla presente Convenzione, dopo la sua entrata in vigore, possono aderire, con il consenso di tutte le Parti Contraenti, altri Stati mediante la trasmissione al depositario dei documenti di tale adesione. L’adesione si considera entrata in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto l’ultima comunicazione di consenso a tale adesione.
Articolo 87. Obblighi del depositario
Il depositario informerà immediatamente tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione e che vi hanno aderito della data di deposito di ogni strumento di ratifica o documento di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, nonché della ricezione di altre notifiche.
Fatto nella città di Minsk il 22 gennaio 1993 in un unico esemplare originale in lingua russa. L’esemplare originale è conservato nell’Archivio del Governo della Repubblica di Bielorussia, che invierà agli Stati partecipanti alla presente Convenzione una copia certificata conforme.
Per la Repubblica di Armenia
Per la Repubblica di Bielorussia
Per la Repubblica del Kazakistan
Per la Repubblica del Kirghizistan
Per la Repubblica di Moldova
Per la Federazione Russa
Per la Repubblica del Tagikistan
Per il Turkmenistan
Per la Repubblica dell’Uzbekistan
Per l’Ucraina