{"id":123,"date":"2014-09-16T18:37:34","date_gmt":"2014-09-16T15:37:34","guid":{"rendered":"https:\/\/bizmoldova.com\/it\/convenzione-di-minsk-del-22-gennaio-1993\/"},"modified":"2026-07-16T10:28:45","modified_gmt":"2026-07-16T07:28:45","slug":"convenzione-di-minsk-del-22-gennaio-1993","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/bizmoldova.com\/it\/convenzione-di-minsk-del-22-gennaio-1993\/","title":{"rendered":"Convenzione di Minsk del 22 gennaio 1993"},"content":{"rendered":"<p class=\"stf\">Gli Stati membri della Comunit\u00e0 degli Stati Indipendenti, parti della presente Convenzione, di seguito denominati Parti Contraenti,<\/p>\n<p class=\"st\">animati dal desiderio di garantire ai cittadini delle Parti Contraenti e alle persone residenti nei loro territori, in tutte le Parti Contraenti, per quanto riguarda i diritti personali e patrimoniali, la stessa protezione giuridica accordata ai propri cittadini,<\/p>\n<p class=\"st\">attribuendo grande importanza allo sviluppo della cooperazione nel campo dell&#8217;assistenza giudiziaria da parte degli organi giudiziari in materia civile, familiare e penale, hanno convenuto quanto segue:<\/p>\n<h2>Sezione I. DISPOSIZIONI GENERALI<\/h2>\n<h2>Parte I. Protezione giuridica<\/h2>\n<h2>Articolo 1. Concessione della protezione giuridica<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti, nonch\u00e9 le persone residenti sul suo territorio, godono, nei territori di tutte le altre Parti Contraenti, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica accordata ai cittadini di tale Parte Contraente.<\/p>\n<p class=\"st\">2. I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti, nonch\u00e9 le altre persone residenti sul suo territorio, hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza ostacoli ai tribunali, alla procura, agli organi di affari interni e ad altre istituzioni delle altre Parti Contraenti, di competenza delle quali sono le cause civili, familiari e penali (di seguito &#8211; organi giudiziari), possono comparire dinanzi ad essi, presentare istanze, intentare azioni e compiere altri atti processuali alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte Contraente.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche alle persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti.<\/p>\n<h2>Articolo 2. Esenzione dal pagamento di tasse e rimborso delle spese<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti e le persone residenti sul suo territorio sono esentati dal pagamento e dal rimborso delle tasse e delle spese giudiziarie e notarili, e beneficiano inoltre dell&#8217;assistenza legale gratuita alle stesse condizioni dei propri cittadini.<\/p>\n<p class=\"st\">2. I benefici previsti al paragrafo 1 del presente articolo si estendono a tutti gli atti processuali compiuti in tale causa, inclusa l&#8217;esecuzione della decisione.<\/p>\n<h2>Articolo 3. Presentazione del documento sullo stato familiare e patrimoniale<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. I benefici previsti dall&#8217;articolo 2 sono concessi sulla base di un documento relativo allo stato familiare e patrimoniale della persona che presenta la richiesta. Tale documento \u00e8 rilasciato dall&#8217;istituzione competente della Parte Contraente sul cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se il richiedente non ha residenza o domicilio sul territorio delle Parti Contraenti, \u00e8 sufficiente presentare un documento rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica o dall&#8217;ufficio consolare della Parte Contraente di cui \u00e8 cittadino.<\/p>\n<p class=\"st\">3. L&#8217;istituzione che decide sulla richiesta di concessione dei benefici pu\u00f2 richiedere all&#8217;istituzione che ha rilasciato il documento ulteriori dati o chiarimenti necessari.<\/p>\n<h2>Parte II. Assistenza giudiziaria<\/h2>\n<h2>Articolo 4. Prestazione dell&#8217;assistenza giudiziaria<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le istituzioni giudiziarie delle Parti Contraenti prestano assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale in conformit\u00e0 con le disposizioni della presente Convenzione.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Le istituzioni giudiziarie prestano assistenza giudiziaria anche ad altre istituzioni per le cause indicate al paragrafo 1 del presente articolo.<\/p>\n<h2>Articolo 5. Modalit\u00e0 di comunicazione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Nell&#8217;esecuzione della presente Convenzione, le competenti istituzioni giudiziarie delle Parti Contraenti comunicano tra loro tramite i propri organi centrali, territoriali e altri, salvo che la presente Convenzione stabilisca una diversa modalit\u00e0 di comunicazione. Le Parti Contraenti determinano l&#8217;elenco dei propri organi centrali, territoriali e altri autorizzati a effettuare comunicazioni dirette, di cui informano il depositario.<\/p>\n<h2>Articolo 6. Ambito dell&#8217;assistenza giudiziaria<\/h2>\n<p class=\"stf\">Le Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza giudiziaria mediante l&#8217;esecuzione di atti processuali e di altro tipo previsti dalla legislazione della Parte contraente richiesta, tra cui: redazione e trasmissione di documenti, effettuazione di sopralluoghi, perquisizioni, sequestri, consegna di prove materiali, svolgimento di perizie, interrogatorio di parti, terzi, indagati, imputati, vittime, testimoni, periti, ricerca di persone, esercizio dell&#8217;azione penale, estradizione di persone per la loro responsabilit\u00e0 penale o per l&#8217;esecuzione della sentenza, riconoscimento ed esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile, sentenze nella parte relativa all&#8217;azione civile, atti di precetto, nonch\u00e9 mediante la notifica di documenti.<\/p>\n<h2>Articolo 7. Contenuto e forma della richiesta di assistenza giudiziaria<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve indicare:<\/p>\n<p class=\"st\">a) la denominazione dell&#8217;autorit\u00e0 richiesta;<\/p>\n<p class=\"st\">b) la denominazione dell&#8217;autorit\u00e0 richiedente;<\/p>\n<p class=\"st\">c) la denominazione del procedimento per il quale viene richiesta l&#8217;assistenza giudiziaria;<\/p>\n<p class=\"st\">d) i nomi e i cognomi delle parti, dei testimoni, degli indagati, degli imputati, dei condannati o delle vittime, il loro domicilio e la loro residenza, la cittadinanza, l&#8217;occupazione, e per i procedimenti penali anche il luogo e la data di nascita e, se possibile, i cognomi e i nomi dei genitori; per le persone giuridiche &#8211; la loro denominazione, l&#8217;indirizzo legale e\/o la sede;<\/p>\n<p class=\"st\">e) in presenza di rappresentanti delle persone indicate alla lettera &#8220;d&#8221;, i loro nomi, cognomi e indirizzi;<\/p>\n<p class=\"st\">f) il contenuto della richiesta, nonch\u00e9 altre informazioni necessarie per la sua esecuzione;<\/p>\n<p class=\"st\">g) per i procedimenti penali, anche la descrizione e la qualificazione del fatto commesso e i dati sull&#8217;ammontare del danno, se causato dal fatto.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Nella richiesta di notifica di un documento devono essere indicati anche l&#8217;indirizzo esatto del destinatario e la denominazione del documento da notificare.<\/p>\n<p class=\"st\">3. La richiesta deve essere sottoscritta e munita del sigillo ufficiale dell&#8217;autorit\u00e0 richiedente.<\/p>\n<h2>Articolo 8. Modalit\u00e0 di esecuzione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Nell&#8217;esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria, l&#8217;autorit\u00e0 richiesta applica la legislazione del proprio paese. Su richiesta dell&#8217;autorit\u00e0 richiedente, pu\u00f2 applicare anche le norme procedurali della Parte Contraente richiedente, purch\u00e9 non siano in contrasto con la legislazione della Parte Contraente richiesta.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se l&#8217;autorit\u00e0 richiesta non \u00e8 competente ad eseguire la richiesta, la trasmette all&#8217;autorit\u00e0 competente e ne informa l&#8217;autorit\u00e0 richiedente.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Su richiesta dell&#8217;autorit\u00e0 richiedente, l&#8217;autorit\u00e0 richiesta comunica tempestivamente a quest&#8217;ultima e alle parti interessate il luogo e l&#8217;ora dell&#8217;esecuzione della richiesta, affinch\u00e9 possano assistervi conformemente alla legislazione della Parte Contraente richiesta.<\/p>\n<p class=\"st\">4. Nel caso in cui l&#8217;indirizzo esatto della persona indicata nella richiesta sia sconosciuto, l&#8217;autorit\u00e0 richiesta adotta, conformemente alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trova, le misure necessarie per determinare l&#8217;indirizzo.<\/p>\n<p class=\"st\">5. Dopo l&#8217;esecuzione della richiesta, l&#8217;autorit\u00e0 richiesta restituisce i documenti all&#8217;autorit\u00e0 richiedente; qualora l&#8217;assistenza giudiziaria non possa essere prestata, informa contestualmente delle circostanze che impediscono l&#8217;esecuzione della richiesta e restituisce i documenti all&#8217;autorit\u00e0 richiedente.<\/p>\n<h2>Articolo 9. Trasferimento di testimoni, vittime, imputati civili, loro rappresentanti, periti<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Il testimone, la vittima, l&#8217;attore civile, l&#8217;imputato civile e il loro rappresentante, nonch\u00e9 il perito che, a seguito di citazione notificata dall&#8217;autorit\u00e0 della Parte Contraente richiesta, si presenti dinanzi all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria della Parte Contraente richiedente, non pu\u00f2, indipendentemente dalla propria cittadinanza, essere sottoposto sul suo territorio a responsabilit\u00e0 penale o amministrativa, essere arrestato o subire una pena per un fatto commesso prima dell&#8217;attraversamento della sua frontiera di Stato. Tali persone non possono inoltre essere chiamate a rispondere, arrestate o punite in relazione alle loro deposizioni testimoniali o alle loro conclusioni in qualit\u00e0 di periti nell&#8217;ambito del procedimento penale oggetto del giudizio.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Le persone indicate al paragrafo 1 del presente articolo perdono la garanzia prevista da tale paragrafo se non lasciano il territorio della Parte Contraente richiedente, pur avendone la possibilit\u00e0 entro 15 giorni dal giorno in cui l&#8217;organo giudiziario che le interroga comunica loro che la loro presenza non \u00e8 pi\u00f9 necessaria. In questo termine non viene computato il periodo durante il quale queste persone, non per propria colpa, non hanno potuto lasciare il territorio della Parte Contraente richiedente.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Al testimone, al perito, nonch\u00e9 alla parte lesa e al suo rappresentante legale, la Parte Contraente richiedente rimborsa le spese relative al viaggio e al soggiorno nello Stato richiedente, nonch\u00e9 la retribuzione non percepita per i giorni di assenza dal lavoro; il perito ha inoltre diritto a un compenso per l&#8217;espletamento della perizia. Nella citazione deve essere indicato quali pagamenti hanno diritto di ricevere le persone citate; su loro richiesta, l&#8217;organo giudiziario della Parte Contraente richiedente versa un anticipo per coprire le relative spese.<\/p>\n<p class=\"st\">4. La citazione delle persone indicate al paragrafo 1 del presente articolo, residenti nel territorio di una Parte Contraente, dinanzi all&#8217;organo giudiziario di un&#8217;altra Parte Contraente non deve contenere minacce di applicazione di misure coercitive in caso di mancata comparizione.<\/p>\n<h2>Articolo 10. Rogatoria per la notifica di documenti<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. L&#8217;organo giudiziario richiesto effettua la notifica dei documenti secondo la procedura vigente nel suo Stato, se i documenti da notificare sono redatti nella sua lingua o in lingua russa, oppure sono corredati di traduzione in tali lingue. In caso contrario, consegna i documenti al destinatario, se questi accetta volontariamente di riceverli.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se i documenti non possono essere notificati all&#8217;indirizzo indicato nella rogatoria, l&#8217;organo giudiziario richiesto adotta di propria iniziativa le misure necessarie per determinare l&#8217;indirizzo. Se la determinazione dell&#8217;indirizzo da parte dell&#8217;organo giudiziario richiesto risulta impossibile, esso ne informa l&#8217;organo richiedente e gli restituisce i documenti da notificare.<\/p>\n<h2>Articolo 11. Conferma della notifica di documenti<\/h2>\n<p class=\"stf\">La consegna dei documenti \u00e8 attestata da una conferma, firmata dalla persona a cui il documento \u00e8 stato consegnato e munita del sigillo ufficiale dell&#8217;istituzione richiedente, e contenente l&#8217;indicazione della data di consegna e la firma del dipendente dell&#8217;istituzione che consegna il documento, oppure da un altro documento rilasciato da tale istituzione, nel quale devono essere indicati il modo, il luogo e l&#8217;ora della consegna.<\/p>\n<h2>Articolo 12. Competenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le Parti Contraenti hanno il diritto di consegnare documenti ai propri cittadini tramite le loro rappresentanze diplomatiche o uffici consolari.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Le Parti Contraenti hanno il diritto, su incarico dei propri organi competenti, di interrogare i propri cittadini tramite le loro rappresentanze diplomatiche o uffici consolari.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Nei casi indicati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, non possono essere applicati mezzi di coercizione o la minaccia degli stessi.<\/p>\n<h2>Articolo 13. Validit\u00e0 dei documenti<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. I documenti che, sul territorio di una delle Parti Contraenti, sono stati redatti o certificati da un&#8217;istituzione o da una persona appositamente autorizzata, nell&#8217;ambito delle loro competenze e secondo la forma stabilita, e muniti di sigillo ufficiale, sono accettati sui territori delle altre Parti Contraenti senza alcuna speciale legalizzazione.<\/p>\n<p class=\"st\">2. I documenti che, sul territorio di una delle Parti Contraenti, sono considerati documenti ufficiali, hanno sui territori delle altre Parti Contraenti la forza probatoria dei documenti ufficiali.<\/p>\n<h2>Articolo 14. Trasmissione di documenti sullo stato civile e di altri documenti<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le Parti Contraenti si impegnano a trasmettersi reciprocamente, su richiesta, senza traduzione e gratuitamente, i certificati di registrazione degli atti di stato civile direttamente tramite gli organi di registrazione degli atti di stato civile delle Parti Contraenti, informando i cittadini dell&#8217;invio dei documenti.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Le Parti Contraenti si impegnano a trasmettersi reciprocamente, su richiesta, senza traduzione e gratuitamente, i documenti relativi all&#8217;istruzione, all&#8217;anzianit\u00e0 lavorativa e altri documenti riguardanti i diritti e gli interessi personali o patrimoniali dei cittadini della Parte Contraente richiesta e di altre persone residenti sul suo territorio.<\/p>\n<h2>Articolo 15. Informazioni su questioni giuridiche<\/h2>\n<p class=\"stf\">Le autorit\u00e0 giudiziarie centrali delle Parti Contraenti, su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni sulla legislazione nazionale vigente o in vigore nel loro territorio e sulla prassi della sua applicazione da parte delle autorit\u00e0 giudiziarie.<\/p>\n<h2>Articolo 16. Determinazione degli indirizzi e di altri dati<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le Parti Contraenti, su richiesta, si prestano reciprocamente assistenza, conformemente alla propria legislazione, per la determinazione degli indirizzi delle persone che risiedono nei loro territori, qualora ci\u00f2 sia necessario per l&#8217;esercizio dei diritti dei loro cittadini. A tal fine, la Parte Contraente richiedente comunica i dati in suo possesso per determinare l&#8217;indirizzo della persona indicata nella richiesta.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Le autorit\u00e0 giudiziarie delle Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza per determinare il luogo di lavoro e i redditi delle persone residenti nel territorio della Parte Contraente richiesta, nei cui confronti siano state avanzate, presso le autorit\u00e0 giudiziarie della Parte Contraente richiedente, pretese patrimoniali in cause civili, familiari e penali.<\/p>\n<h2>Articolo 17. Lingua<\/h2>\n<p class=\"stf\">Nei rapporti reciproci per l&#8217;esecuzione della presente Convenzione, le autorit\u00e0 giudiziarie delle Parti Contraenti utilizzano le lingue ufficiali delle Parti Contraenti o la lingua russa. In caso di esecuzione di documenti nelle lingue ufficiali delle Parti Contraenti, ad essi vengono allegate traduzioni autenticate in lingua russa.<\/p>\n<h2>Articolo 18. Spese relative alla prestazione dell&#8217;assistenza giudiziaria<\/h2>\n<p class=\"stf\">La Parte Contraente richiesta non richieder\u00e0 il rimborso delle spese sostenute per la prestazione dell&#8217;assistenza giudiziaria. Le Parti Contraenti sostengono autonomamente tutte le spese derivanti dalla prestazione dell&#8217;assistenza giudiziaria nei propri territori.<\/p>\n<h2>Articolo 19. Rifiuto di prestare assistenza giudiziaria<\/h2>\n<p class=\"stf\">La richiesta di assistenza giudiziaria pu\u00f2 essere rifiutata in tutto o in parte, se la prestazione di tale assistenza pu\u00f2 ledere la sovranit\u00e0 o la sicurezza, oppure \u00e8 contraria alla legislazione della Parte Contraente richiesta. In caso di rifiuto della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte Contraente richiedente viene immediatamente informata dei motivi del rifiuto.<\/p>\n<h2>Sezione II. RAPPORTI GIURIDICI IN MATERIA CIVILE E FAMILIARE<\/h2>\n<h2>Parte I. Competenza<\/h2>\n<h2>Articolo 20. Disposizioni generali<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Salvo diversamente disposto nelle parti II-V della presente sezione, le azioni contro persone fisiche residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti sono proposte, indipendentemente dalla loro cittadinanza, dinanzi ai tribunali di tale Parte Contraente, mentre le azioni contro persone giuridiche sono proposte dinanzi ai tribunali della Parte Contraente nel cui territorio si trova l&#8217;organo di gestione della persona giuridica, la sua rappresentanza o la sua succursale.<\/p>\n<p class=\"st\">Se nel procedimento sono coinvolti pi\u00f9 convenuti con residenza (sede) nei territori di diverse Parti Contraenti, la controversia \u00e8 esaminata presso la residenza (sede) di qualsiasi convenuto, a scelta dell&#8217;attore.<\/p>\n<p class=\"st\">2. I tribunali di una Parte Contraente sono competenti anche nei casi in cui sul suo territorio:<\/p>\n<p class=\"st\">a) sia esercitata un&#8217;attivit\u00e0 commerciale, industriale o altra attivit\u00e0 economica da parte dell&#8217;impresa (succursale) del convenuto;<\/p>\n<p class=\"st\">b) sia stata adempiuta o debba essere adempiuta in tutto o in parte l&#8217;obbligazione derivante dal contratto oggetto della controversia;<\/p>\n<p class=\"st\">c) risieda o abbia sede abituale l&#8217;attore in un&#8217;azione per la tutela dell&#8217;onore, della dignit\u00e0 e della reputazione commerciale.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Per le azioni relative al diritto di propriet\u00e0 e ad altri diritti reali su beni immobili, sono esclusivamente competenti i tribunali del luogo in cui si trovano i beni.<\/p>\n<p class=\"st\">Le azioni contro i vettori derivanti dal contratto di trasporto di merci, passeggeri e bagagli sono proposte presso la sede dell&#8217;organizzazione di trasporto alla quale \u00e8 stato presentato il reclamo secondo la procedura stabilita.<\/p>\n<h2>Articolo 21. Competenza contrattuale<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. I tribunali delle Parti Contraenti possono esaminare le cause anche in altri casi, qualora esista un accordo scritto delle parti per la remissione della controversia a tali tribunali.<\/p>\n<p class=\"st\">Tuttavia, la competenza esclusiva derivante dal paragrafo 3 dell&#8217;articolo 20 e da altre norme stabilite nelle parti II-V della presente sezione, nonch\u00e9 dalla legislazione interna della corrispondente Parte Contraente, non pu\u00f2 essere modificata dall&#8217;accordo delle parti.<\/p>\n<p class=\"st\">2. In presenza di un accordo per la remissione della controversia, il tribunale, su istanza del convenuto, chiude il procedimento.<\/p>\n<h2>Articolo 22. Collegamento tra procedimenti giudiziari<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. In caso di avvio di un procedimento tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e per gli stessi motivi dinanzi ai tribunali delle due Parti Contraenti, il tribunale che ha avviato il procedimento successivamente lo archivia.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La domanda riconvenzionale e la richiesta di compensazione derivanti dallo stesso rapporto giuridico della domanda principale sono soggette all&#8217;esame del tribunale che esamina la domanda principale.<\/p>\n<h2>Articolo 22-1. Richiesta di partecipazione del procuratore nel processo civile<\/h2>\n<p class=\"stf\">Il procuratore di una Parte Contraente ha il diritto di rivolgersi al procuratore dell&#8217;altra Parte Contraente con una richiesta di avviare dinanzi al tribunale un procedimento per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini della Parte Contraente richiedente, di partecipare all&#8217;esame di tali cause o di presentare dinanzi al tribunale di grado superiore un ricorso per cassazione o un reclamo incidentale, nonch\u00e9 un ricorso per motivi di vigilanza contro le decisioni giudiziarie in tali cause.<\/p>\n<h2>Parte II. Status personale<\/h2>\n<h2>Articolo 23. Capacit\u00e0 giuridica e capacit\u00e0 di agire<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. La capacit\u00e0 di agire di una persona fisica \u00e8 determinata dalla legislazione della Parte Contraente di cui tale persona \u00e8 cittadino.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La capacit\u00e0 di agire di un apolide \u00e8 determinata dalla legge del paese in cui ha la residenza permanente.<\/p>\n<p class=\"st\">3. La capacit\u00e0 giuridica di una persona giuridica \u00e8 determinata dalla legislazione dello Stato secondo le cui leggi \u00e8 stata costituita.<\/p>\n<h2>Articolo 24. Riconoscimento come limitatamente capace o incapace. Riabilitazione della capacit\u00e0 di agire<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Per le cause relative al riconoscimento di una persona come limitatamente capace o incapace, salvo i casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, \u00e8 competente il tribunale della Parte Contraente di cui tale persona \u00e8 cittadino.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Qualora il tribunale di una Parte Contraente venga a conoscenza dei motivi per riconoscere come limitatamente capace o incapace una persona residente sul suo territorio, cittadino dell&#8217;altra Parte Contraente, esso ne informa il tribunale della Parte Contraente di cui tale persona \u00e8 cittadino.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Se il tribunale di una Parte Contraente, che \u00e8 stato informato dei motivi per la dichiarazione di incapacit\u00e0 parziale o totale, entro tre mesi non avvia il procedimento o non comunica il proprio parere, il caso relativo alla dichiarazione di incapacit\u00e0 parziale o totale sar\u00e0 esaminato dal tribunale della Parte Contraente nel cui territorio tale cittadino ha la residenza. La decisione sulla dichiarazione di incapacit\u00e0 parziale o totale di una persona viene trasmessa al tribunale competente della Parte Contraente di cui tale persona \u00e8 cittadina.<\/p>\n<p class=\"st\">4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 del presente articolo si applicano di conseguenza anche al ripristino della capacit\u00e0 giuridica.<\/p>\n<h2>Articolo 25. Dichiarazione di scomparsa e dichiarazione di morte presunta. Accertamento del decesso<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Per i casi di dichiarazione di scomparsa o di morte presunta di una persona e per i casi di accertamento del decesso, sono competenti gli organi giudiziari della Parte Contraente di cui la persona era cittadina al momento in cui risultava in vita secondo le ultime notizie, mentre per le altre persone \u2013 gli organi giudiziari dell&#8217;ultima residenza.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Gli organi giudiziari di ciascuna delle Parti Contraenti possono dichiarare scomparso o morto presunto un cittadino dell&#8217;altra Parte Contraente o un&#8217;altra persona residente nel suo territorio, nonch\u00e9 accertare il decesso di tale persona, su richiesta degli interessati residenti nel suo territorio, i cui diritti e interessi si basano sulla legislazione di tale Parte Contraente.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Nell&#8217;esame dei casi di dichiarazione di scomparsa o di morte presunta e dei casi di accertamento del decesso, gli organi giudiziari delle Parti Contraenti applicano la legislazione del proprio Stato.<\/p>\n<h2>Parte III. Cause familiari<\/h2>\n<h2>Articolo 26. Celebrazione del matrimonio<\/h2>\n<p class=\"stf\">Le condizioni per la celebrazione del matrimonio sono determinate per ciascuno dei futuri coniugi dalla legislazione della Parte Contraente di cui \u00e8 cittadino, mentre per gli apolidi \u2013 dalla legislazione della Parte Contraente che costituisce la loro residenza permanente. Inoltre, per quanto riguarda gli impedimenti al matrimonio, devono essere rispettati i requisiti della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il matrimonio viene celebrato.<\/p>\n<h2>Articolo 27. Rapporti giuridici tra coniugi<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. I rapporti giuridici personali e patrimoniali tra coniugi sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi hanno la residenza comune.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se uno dei coniugi risiede sul territorio di una Parte Contraente ed entrambi i coniugi hanno la stessa cittadinanza, i loro rapporti giuridici personali e patrimoniali sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente di cui sono cittadini.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Se uno dei coniugi \u00e8 cittadino di una Parte Contraente e l\u2019altro \u00e8 cittadino di un\u2019altra Parte Contraente, e uno di essi risiede sul territorio di una Parte Contraente mentre l\u2019altro sul territorio dell\u2019altra Parte Contraente, i loro rapporti giuridici personali e patrimoniali sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi hanno avuto la loro ultima residenza comune.<\/p>\n<p class=\"st\">4. Se le persone di cui al paragrafo 3 del presente articolo non hanno avuto una residenza comune sui territori delle Parti Contraenti, si applica la legislazione della Parte Contraente la cui istituzione esamina il caso.<\/p>\n<p class=\"st\">5. I rapporti giuridici tra coniugi riguardanti i loro beni immobili sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano tali beni.<\/p>\n<p class=\"st\">6. Per le cause relative ai rapporti giuridici personali e patrimoniali tra coniugi, sono competenti le istituzioni giudiziarie della Parte Contraente la cui legislazione \u00e8 applicabile ai sensi dei paragrafi 1-3, 5 del presente articolo.<\/p>\n<h2>Articolo 28. Scioglimento del matrimonio<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Per le cause di scioglimento del matrimonio si applica la legislazione della Parte Contraente di cui i coniugi sono cittadini al momento della presentazione della domanda.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se uno dei coniugi \u00e8 cittadino di una Parte Contraente e l\u2019altro \u00e8 cittadino di un\u2019altra Parte Contraente, si applica la legislazione della Parte Contraente la cui istituzione esamina la causa di scioglimento del matrimonio.<\/p>\n<h2>Articolo 29. Competenza delle istituzioni delle Parti Contraenti<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Per le cause di divorzio nel caso previsto dal paragrafo 1 dell&#8217;articolo 28, sono competenti le autorit\u00e0 della Parte Contraente di cui i coniugi sono cittadini al momento della presentazione della domanda. Se al momento della presentazione della domanda entrambi i coniugi risiedono nel territorio di un&#8217;altra Parte Contraente, sono competenti anche le autorit\u00e0 di tale Parte Contraente.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Per le cause di divorzio nel caso previsto dal paragrafo 2 dell&#8217;articolo 28, sono competenti le autorit\u00e0 della Parte Contraente nel cui territorio risiedono entrambi i coniugi. Se uno dei coniugi risiede nel territorio di una Parte Contraente e l&#8217;altro nel territorio di un&#8217;altra Parte Contraente, per le cause di divorzio sono competenti le autorit\u00e0 di entrambe le Parti Contraenti nei cui territori risiedono i coniugi.<\/p>\n<h2>Articolo 30. Dichiarazione di nullit\u00e0 del matrimonio<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Per le cause di dichiarazione di nullit\u00e0 del matrimonio si applica la legislazione della Parte Contraente che, ai sensi dell&#8217;articolo 26, \u00e8 stata applicata al momento della celebrazione del matrimonio.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La competenza dell&#8217;autorit\u00e0 per le cause di dichiarazione di nullit\u00e0 del matrimonio \u00e8 determinata conformemente all&#8217;articolo 27.<\/p>\n<h2>Articolo 31. Accertamento e contestazione della paternit\u00e0 o della maternit\u00e0<\/h2>\n<p class=\"stf\">L&#8217;accertamento e la contestazione della paternit\u00e0 o della maternit\u00e0 sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente di cui il figlio \u00e8 cittadino per nascita.<\/p>\n<h2>Articolo 32. Rapporti giuridici tra genitori e figli<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. I diritti e i doveri dei genitori e dei figli, compresi gli obblighi di mantenimento dei figli da parte dei genitori, sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi hanno la residenza comune permanente e, in assenza di una residenza comune permanente dei genitori e dei figli, i loro reciproci diritti e doveri sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente di cui il figlio \u00e8 cittadino.<\/p>\n<p class=\"st\">Su richiesta dell&#8217;attore per obblighi alimentari, si applica la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiede permanentemente il figlio.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Gli obblighi alimentari dei figli maggiorenni verso i genitori, nonch\u00e9 gli obblighi alimentari di altri membri della famiglia, sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi avevano la residenza comune. In assenza di una residenza comune, tali obblighi sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente di cui l&#8217;attore \u00e8 cittadino.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Per le cause relative ai rapporti giuridici tra genitori e figli, \u00e8 competente il tribunale della Parte Contraente la cui legislazione \u00e8 applicabile ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.<\/p>\n<p class=\"st\">4. L&#8217;esecuzione delle decisioni giudiziarie nelle cause relative all&#8217;educazione dei figli avviene secondo la procedura stabilita dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio risiede il minore.<\/p>\n<p class=\"st\">5. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza nella ricerca del convenuto nelle cause per il recupero degli alimenti, quando vi \u00e8 motivo di ritenere che il convenuto si trovi sul territorio dell&#8217;altra Parte Contraente e il tribunale abbia emesso un&#8217;ordinanza di dichiarazione della sua ricerca.<\/p>\n<h2>Articolo 33. Tutela e curatela<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. L&#8217;istituzione o la revoca della tutela e della curatela avviene secondo la legislazione della Parte Contraente di cui \u00e8 cittadina la persona nei cui confronti viene istituita la tutela o la curatela.<\/p>\n<p class=\"st\">2. I rapporti giuridici tra il tutore o curatore e la persona sottoposta a tutela o curatela sono regolati dalla legislazione della Parte Contraente la cui autorit\u00e0 ha nominato il tutore o curatore.<\/p>\n<p class=\"st\">3. L&#8217;obbligo di assumere la tutela o la curatela \u00e8 stabilito dalla legislazione della Parte Contraente di cui \u00e8 cittadina la persona nominata tutore o curatore.<\/p>\n<p class=\"st\">4. Pu\u00f2 essere nominato tutore o curatore di una persona cittadina di una Parte Contraente un cittadino di un&#8217;altra Parte Contraente, se risiede sul territorio della Parte in cui verr\u00e0 esercitata la tutela o la curatela.<\/p>\n<h2>Articolo 34. Competenza delle autorit\u00e0 delle Parti Contraenti in materia di tutela e curatela<\/h2>\n<p class=\"stf\">Per le questioni relative all&#8217;istituzione o alla revoca della tutela e della curatela, sono competenti le autorit\u00e0 della Parte Contraente di cui la persona, per la quale la tutela o la curatela viene istituita o revocata, \u00e8 cittadino, salvo diversa disposizione della presente Convenzione.<\/p>\n<h2>Articolo 35. Procedura per l&#8217;adozione di misure relative alla tutela e alla curatela<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. In caso di necessit\u00e0 di adottare misure relative alla tutela e alla curatela nell&#8217;interesse di un cittadino di una Parte Contraente, la cui residenza permanente, dimora o beni si trovano sul territorio di un&#8217;altra Parte Contraente, l&#8217;autorit\u00e0 di quest&#8217;ultima Parte Contraente informa senza indugio l&#8217;autorit\u00e0 competente ai sensi dell&#8217;articolo 34.<\/p>\n<p class=\"st\">2. In casi urgenti, l&#8217;autorit\u00e0 dell&#8217;altra Parte Contraente pu\u00f2 adottare le misure necessarie conformemente alla propria legislazione. In tal caso, \u00e8 tenuta a informare senza indugio l&#8217;autorit\u00e0 competente ai sensi dell&#8217;articolo 34. Tali misure rimangono in vigore fino a quando l&#8217;autorit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 34 non adotti una decisione diversa.<\/p>\n<h2>Articolo 36. Procedura per il trasferimento della tutela o della curatela<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. L&#8217;autorit\u00e0 competente ai sensi dell&#8217;articolo 34 pu\u00f2 trasferire la tutela o la curatela all&#8217;autorit\u00e0 di un&#8217;altra Parte Contraente qualora la persona sottoposta a tutela o curatela abbia residenza, dimora o beni sul territorio di tale Parte Contraente. Il trasferimento della tutela o della curatela entra in vigore dal momento in cui l&#8217;autorit\u00e0 richiesta assume la tutela o la curatela e ne informa l&#8217;autorit\u00e0 richiedente.<\/p>\n<p class=\"st\">2. L&#8217;autorit\u00e0 che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ha assunto la tutela o la curatela, le esercita secondo la legislazione del proprio Stato.<\/p>\n<h2>Articolo 37. Adozione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. L&#8217;adozione o la sua revoca sono determinate dalla legislazione della Parte Contraente di cui l&#8217;adottante \u00e8 cittadino al momento della presentazione della domanda di adozione o di revoca della stessa.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se il minore \u00e8 cittadino dell\u2019altra Parte Contraente, in caso di adozione o revoca della stessa \u00e8 necessario ottenere il consenso del rappresentante legale e dell\u2019organo statale competente, nonch\u00e9 il consenso del minore, se richiesto dalla legislazione della Parte Contraente di cui egli \u00e8 cittadino.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Se il minore \u00e8 adottato da coniugi, di cui uno \u00e8 cittadino di una Parte Contraente e l\u2019altro \u00e8 cittadino dell\u2019altra Parte Contraente, l\u2019adozione o la sua revoca devono essere effettuate in conformit\u00e0 alle condizioni previste dalla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.<\/p>\n<p class=\"st\">4. Per le cause di adozione o di revoca della stessa \u00e8 competente l\u2019istituzione della Parte Contraente di cui l\u2019adottante \u00e8 cittadino al momento della presentazione della domanda di adozione o di revoca della stessa, e nel caso previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, \u00e8 competente l\u2019istituzione della Parte Contraente sul cui territorio i coniugi hanno o hanno avuto l\u2019ultima residenza o dimora comune.<\/p>\n<h2>Parte IV. Rapporti giuridici patrimoniali<\/h2>\n<h2>Articolo 38. Diritto di propriet\u00e0<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Il diritto di propriet\u00e0 sui beni immobili \u00e8 determinato dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano i beni immobili. La questione di quale bene sia considerato immobile \u00e8 risolta in conformit\u00e0 con la legislazione del paese sul cui territorio tale bene si trova.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Il diritto di propriet\u00e0 sui veicoli soggetti a registrazione nei registri statali \u00e8 determinato dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trova l\u2019organo che ha effettuato la registrazione del veicolo.<\/p>\n<p class=\"st\">3. La nascita e l\u2019estinzione del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale sui beni sono determinate dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio il bene si trovava al momento in cui si \u00e8 verificato l\u2019atto o altra circostanza che ha costituito il fondamento della nascita o dell\u2019estinzione di tale diritto.<\/p>\n<p class=\"st\">4. L&#8217;insorgenza e la cessazione del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale sui beni oggetto della transazione sono determinate dalla legislazione del luogo in cui la transazione \u00e8 stata conclusa, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti.<\/p>\n<h2>Articolo 39. Forma della transazione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. La forma della transazione \u00e8 determinata dalla legislazione del luogo in cui essa viene conclusa.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La forma della transazione relativa a beni immobili e ai diritti su di essi \u00e8 determinata dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano tali beni.<\/p>\n<h2>Articolo 40. Procura<\/h2>\n<p class=\"stf\">La forma e il periodo di validit\u00e0 della procura sono determinati dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano tali beni.<\/p>\n<h2>Articolo 41. Diritti e obblighi delle parti nella transazione<\/h2>\n<p class=\"stf\">I diritti e gli obblighi delle parti nella transazione sono determinati dalla legislazione del luogo in cui essa \u00e8 stata conclusa, salvo diversa disposizione concordata dalle parti.<\/p>\n<h2>Articolo 42. Risarcimento del danno<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le obbligazioni relative al risarcimento del danno, diverse da quelle derivanti da contratti e altri atti leciti, sono determinate dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si \u00e8 verificata l&#8217;azione o altra circostanza che ha costituito la base per la richiesta di risarcimento del danno.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se il danneggiante e la vittima sono cittadini della stessa Parte Contraente, si applica la legislazione di tale Parte Contraente.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Per le cause menzionate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, \u00e8 competente il tribunale della Parte Contraente sul cui territorio si \u00e8 verificata l&#8217;azione o altra circostanza che ha costituito la base per la richiesta di risarcimento del danno. La vittima pu\u00f2 proporre azione anche dinanzi al tribunale della Parte Contraente sul cui territorio il convenuto ha la residenza.<\/p>\n<h2>Articolo 43. Attivit\u00e0 processuale<\/h2>\n<p class=\"stf\">Le questioni relative all&#8217;attivit\u00e0 processuale sono risolte secondo la legislazione applicabile alla regolamentazione del corrispondente rapporto giuridico.<\/p>\n<h2>Parte V. Successione<\/h2>\n<h2>Articolo 44. Principio di uguaglianza<\/h2>\n<p class=\"stf\">I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti possono ereditare sui territori delle altre Parti Contraenti beni o diritti per legge o per testamento alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di tale Parte Contraente.<\/p>\n<h2>Articolo 45. Diritto di successione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Il diritto di successione sui beni, salvo il caso previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, \u00e8 determinato dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio il defunto aveva l&#8217;ultima residenza permanente.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Il diritto di successione sui beni immobili \u00e8 determinato dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trovano tali beni.<\/p>\n<h2>Articolo 46. Trasferimento dell&#8217;eredit\u00e0 allo Stato<\/h2>\n<p class=\"stf\">Se, secondo la legislazione della Parte Contraente applicabile in materia di successione, l&#8217;erede \u00e8 lo Stato, i beni mobili ereditari passano alla Parte Contraente di cui il defunto era cittadino al momento della morte, mentre i beni immobili ereditari passano alla Parte Contraente sul cui territorio si trovano.<\/p>\n<h2>Articolo 47. Testamento<\/h2>\n<p class=\"stf\">La capacit\u00e0 di una persona di redigere e revocare un testamento, nonch\u00e9 la forma del testamento e della sua revoca, sono determinate dalla legge del paese in cui il testatore aveva la residenza al momento della redazione dell&#8217;atto. Tuttavia, il testamento o la sua revoca non possono essere dichiarati nulli per inosservanza della forma, se quest&#8217;ultima soddisfa i requisiti della legge del luogo in cui \u00e8 stato redatto.<\/p>\n<h2>Articolo 48. Competenza in materia di successione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. I procedimenti in materia di successione di beni mobili sono di competenza delle istituzioni della Parte Contraente sul cui territorio il defunto aveva la residenza al momento della morte.<\/p>\n<p class=\"st\">2. I procedimenti in materia di successione di beni immobili sono di competenza delle istituzioni della Parte Contraente sul cui territorio si trovano i beni.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche all&#8217;esame delle controversie sorte in relazione ai procedimenti in materia di successione.<\/p>\n<h2>Articolo 49. Competenza della rappresentanza diplomatica o dell&#8217;ufficio consolare in materia di successione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Per le cause di successione, comprese le controversie ereditarie, le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari di ciascuna Parte Contraente sono competenti a rappresentare (ad eccezione del diritto di rinuncia all&#8217;eredit\u00e0) senza procura speciale presso le istituzioni delle altre Parti Contraenti i cittadini del proprio Stato, qualora questi siano assenti o non abbiano nominato un rappresentante.<\/p>\n<h2>Articolo 50. Misure di conservazione dell&#8217;eredit\u00e0<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le istituzioni delle Parti Contraenti adottano, in conformit\u00e0 con la propria legislazione, le misure necessarie per garantire la conservazione dell&#8217;eredit\u00e0 lasciata sui loro territori da cittadini delle altre Parti Contraenti, o per la sua amministrazione.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo viene immediatamente informata la rappresentanza diplomatica o l&#8217;ufficio consolare della Parte Contraente di cui il defunto era cittadino. La suddetta rappresentanza o ufficio pu\u00f2 partecipare all&#8217;attuazione di tali misure.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Su richiesta dell&#8217;istituzione giudiziaria competente a condurre il procedimento successorio, nonch\u00e9 della rappresentanza diplomatica o dell&#8217;ufficio consolare, le misure adottate in conformit\u00e0 con il paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificate, revocate o sospese.<\/p>\n<h2>Sezione III. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI<\/h2>\n<h2>Articolo 51. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni<\/h2>\n<p class=\"stf\">Ciascuna delle Parti Contraenti, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, riconosce ed esegue le seguenti decisioni emesse sul territorio delle altre Parti Contraenti:<\/p>\n<p class=\"st\">a) le decisioni delle istituzioni giudiziarie in materia civile e familiare, comprese le transazioni giudiziali in tali materie e gli atti notarili relativi a obbligazioni pecuniarie (di seguito denominate &#8220;decisioni&#8221;);<\/p>\n<p class=\"st\">b) le decisioni dei tribunali penali in materia di risarcimento del danno.<\/p>\n<h2>Articolo 52. Riconoscimento delle decisioni che non richiedono esecuzione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le decisioni emesse dalle istituzioni giudiziarie di ciascuna Parte Contraente e passate in giudicato che, per loro natura, non richiedono esecuzione, sono riconosciute sul territorio delle altre Parti Contraenti senza un procedimento speciale, a condizione che:<\/p>\n<p class=\"st\">a) gli organi giudiziari della Parte Contraente richiesta non hanno precedentemente emesso, in questo caso, una decisione passata in giudicato;<\/p>\n<p class=\"st\">b) la causa, ai sensi della presente Convenzione e, nei casi non previsti da essa, ai sensi della legislazione della Parte Contraente sul cui territorio la decisione deve essere riconosciuta, non rientra nella competenza esclusiva degli organi giudiziari di tale Parte Contraente.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche alle decisioni in materia di tutela e curatela, nonch\u00e9 alle decisioni di divorzio emesse dagli organi competenti secondo la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio la decisione \u00e8 stata emessa.<\/p>\n<h2>Articolo 53. Istanza per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esecuzione forzata della decisione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. L&#8217;istanza per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esecuzione forzata della decisione viene presentata al tribunale competente della Parte Contraente in cui la decisione deve essere eseguita. Essa pu\u00f2 essere presentata anche al tribunale che ha emesso la decisione in primo grado. Tale tribunale trasmette l&#8217;istanza al tribunale competente a decidere sull&#8217;istanza.<\/p>\n<p class=\"st\">2. All&#8217;istanza sono allegati:<\/p>\n<p class=\"st\">a) la decisione o una sua copia autenticata, nonch\u00e9 un documento ufficiale attestante che la decisione \u00e8 passata in giudicato ed \u00e8 soggetta a esecuzione, o che \u00e8 soggetta a esecuzione prima del passaggio in giudicato, se ci\u00f2 non risulta dalla decisione stessa;<\/p>\n<p class=\"st\">b) un documento dal quale risulti che la parte contro la quale \u00e8 stata emessa la decisione, che non ha partecipato al processo, \u00e8 stata regolarmente e tempestivamente citata in giudizio e, in caso di sua incapacit\u00e0 processuale, \u00e8 stata adeguatamente rappresentata;<\/p>\n<p class=\"st\">c) un documento che confermi l&#8217;esecuzione parziale della decisione al momento della sua trasmissione;<\/p>\n<p class=\"st\">d) un documento che confermi l&#8217;accordo delle parti, per le cause di competenza contrattuale.<\/p>\n<p class=\"st\">3. L&#8217;istanza per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esecuzione forzata della decisione e i documenti ad essa allegati sono corredati da una traduzione autenticata nella lingua della Parte Contraente richiesta o in lingua russa.<\/p>\n<h2>Articolo 54. Procedura di riconoscimento ed esecuzione forzata delle decisioni<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le istanze di riconoscimento e autorizzazione all&#8217;esecuzione forzata delle decisioni di cui all&#8217;articolo 51 sono esaminate dai tribunali della Parte Contraente sul cui territorio deve essere effettuata l&#8217;esecuzione forzata.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Il tribunale che esamina l&#8217;istanza di riconoscimento e autorizzazione all&#8217;esecuzione forzata della decisione si limita ad accertare che le condizioni previste dalla presente Convenzione siano soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, il tribunale emette una decisione di esecuzione forzata.<\/p>\n<p class=\"st\">3. La procedura di esecuzione forzata \u00e8 determinata dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio deve essere effettuata l&#8217;esecuzione forzata.<\/p>\n<h2>Articolo 55. Rifiuto del riconoscimento e dell&#8217;esecuzione delle decisioni<\/h2>\n<p class=\"stf\">Il riconoscimento delle decisioni di cui all&#8217;articolo 52 e la concessione dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esecuzione forzata possono essere rifiutati nei casi in cui:<\/p>\n<p class=\"st\">a) secondo la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio la decisione \u00e8 stata emessa, essa non sia passata in giudicato o non sia soggetta a esecuzione, salvo i casi in cui la decisione sia soggetta a esecuzione prima del passaggio in giudicato;<\/p>\n<p class=\"st\">b) il convenuto non abbia partecipato al processo perch\u00e9 a lui o al suo rappresentante non \u00e8 stata tempestivamente e debitamente notificata la citazione in giudizio;<\/p>\n<p class=\"st\">c) per la stessa causa tra le stesse parti, sul medesimo oggetto e per lo stesso titolo, sul territorio della Parte Contraente dove la decisione deve essere riconosciuta ed eseguita, sia gi\u00e0 stata precedentemente emessa una decisione passata in giudicato o esista una decisione riconosciuta di un tribunale di uno Stato terzo, oppure se l&#8217;organo di tale Parte Contraente abbia gi\u00e0 precedentemente avviato un procedimento per tale causa;<\/p>\n<p class=\"st\">d) secondo le disposizioni della presente Convenzione e, nei casi non previsti da essa, secondo la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio la decisione deve essere riconosciuta ed eseguita, la causa rientri nella competenza esclusiva del suo organo;<\/p>\n<p class=\"st\">e) manchi il documento che conferma l&#8217;accordo delle parti sulla competenza contrattuale;<\/p>\n<p class=\"st\">f) sia scaduto il termine di prescrizione per l&#8217;esecuzione forzata previsto dalla legislazione della Parte Contraente il cui tribunale esegue le richieste.<\/p>\n<h2>Sezione IV. ASSISTENZA GIUDIZIARIA E RAPPORTI GIURIDICI IN MATERIA PENALE<\/h2>\n<h2>Parte 1. Estradizione<\/h2>\n<h2>Articolo 56. Obbligo di estradizione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le Parti contraenti si impegnano, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a estradarsi reciprocamente, su richiesta, le persone che si trovano sul loro territorio, per essere sottoposte a procedimento penale o per l&#8217;esecuzione di una sentenza.<\/p>\n<p class=\"st\">2. L&#8217;estradizione per procedimento penale \u00e8 concessa per fatti che, secondo le leggi della Parte contraente richiedente e di quella richiesta, costituiscono reato e per i quali \u00e8 prevista una pena detentiva non inferiore a un anno o una pena pi\u00f9 severa.<\/p>\n<p class=\"st\">3. L&#8217;estradizione per l&#8217;esecuzione di una sentenza \u00e8 concessa per fatti che, secondo la legislazione della Parte contraente richiedente e di quella richiesta, costituiscono reato e per i quali la persona richiesta in estradizione \u00e8 stata condannata a una pena detentiva non inferiore a sei mesi o a una pena pi\u00f9 severa.<\/p>\n<h2>Articolo 57. Rifiuto dell&#8217;estradizione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. L&#8217;estradizione non \u00e8 concessa se:<\/p>\n<p class=\"st\">a) la persona richiesta in estradizione \u00e8 cittadino della Parte contraente richiesta;<\/p>\n<p class=\"st\">b) al momento della ricezione della richiesta, l&#8217;azione penale, secondo la legislazione della Parte contraente richiesta, non pu\u00f2 essere avviata o la sentenza non pu\u00f2 essere eseguita a causa della prescrizione o per altro motivo legale;<\/p>\n<p class=\"st\">c) nei confronti della persona richiesta in estradizione, sul territorio della Parte contraente richiesta, per lo stesso reato \u00e8 stata emessa una sentenza o una decisione di archiviazione del procedimento passata in giudicato;<\/p>\n<p class=\"st\">d) il reato, secondo la legislazione della Parte contraente richiedente o di quella richiesta, \u00e8 perseguito a querela di parte (su denuncia della persona offesa).<\/p>\n<p class=\"st\">2. L&#8217;estradizione pu\u00f2 essere rifiutata se il reato per il quale \u00e8 richiesta l&#8217;estradizione \u00e8 stato commesso sul territorio della Parte contraente richiesta.<\/p>\n<p class=\"st\">3. In caso di rifiuto dell&#8217;estradizione, la Parte contraente richiedente deve essere informata dei motivi del rifiuto.<\/p>\n<h2>Articolo 58. Richiesta di estradizione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. La richiesta di estradizione deve contenere le seguenti informazioni:<\/p>\n<p class=\"st\">a) la denominazione dell&#8217;istituzione richiedente e di quella richiesta;<\/p>\n<p class=\"st\">b) la descrizione delle circostanze di fatto del reato e il testo della legge della Parte Contraente richiedente in base al quale tale atto \u00e8 considerato reato, con l&#8217;indicazione della pena prevista da tale legge;<\/p>\n<p class=\"st\">c) il cognome, il nome e il patronimico della persona da estradare, il suo anno di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza o di soggiorno, se possibile \u2013 la descrizione dell&#8217;aspetto fisico, la fotografia, le impronte digitali e altri dati sulla sua identit\u00e0;<\/p>\n<p class=\"st\">d) i dati sull&#8217;entit\u00e0 del danno causato dal reato.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Alla richiesta di estradizione per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale deve essere allegata una copia autenticata della decisione di custodia cautelare.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Alla richiesta di estradizione per l&#8217;esecuzione della sentenza devono essere allegati una copia autenticata della sentenza con l&#8217;annotazione del suo passaggio in giudicato e il testo della disposizione della legge penale in base alla quale la persona \u00e8 stata condannata. Se il condannato ha gi\u00e0 scontato parte della pena, devono essere comunicati anche i dati relativi a ci\u00f2.<\/p>\n<p class=\"st\">4. Le richieste di estradizione e i documenti ad esse allegati sono redatti in conformit\u00e0 con le disposizioni dell&#8217;articolo 17.<\/p>\n<h2>Articolo 59. Informazioni supplementari<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Se la richiesta di estradizione non contiene tutti i dati necessari, la Parte Contraente richiesta pu\u00f2 richiedere informazioni supplementari, fissando a tal fine un termine fino a un mese. Tale termine pu\u00f2 essere prorogato fino a un altro mese su richiesta della Parte Contraente richiedente.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se la Parte Contraente richiedente non presenta le informazioni supplementari entro il termine stabilito, la Parte Contraente richiesta deve rilasciare la persona posta in custodia cautelare.<\/p>\n<h2>Articolo 60. Ricerca e custodia cautelare ai fini dell&#8217;estradizione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Al ricevimento della richiesta di estradizione, la Parte Contraente richiesta adotta immediatamente misure per la ricerca e la custodia cautelare della persona di cui \u00e8 richiesta l&#8217;estradizione, salvo i casi in cui l&#8217;estradizione non possa essere effettuata.<\/p>\n<h2>Articolo 61. Custodia cautelare o fermo prima del ricevimento della richiesta di estradizione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. La persona la cui estradizione \u00e8 richiesta pu\u00f2, su istanza, essere posta in custodia cautelare anche prima della ricezione della richiesta di estradizione. L&#8217;istanza deve contenere il riferimento alla decisione di custodia cautelare o alla sentenza passata in giudicato, e l&#8217;indicazione che la richiesta di estradizione sar\u00e0 presentata successivamente. L&#8217;istanza di custodia cautelare prima della ricezione della richiesta di estradizione pu\u00f2 essere trasmessa per posta, telegrafo, telescrivente o telefax.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La persona pu\u00f2 essere trattenuta anche senza l&#8217;istanza prevista al paragrafo 1 del presente articolo, se sussistono i motivi previsti dalla legislazione per sospettare che abbia commesso un reato sul territorio dell&#8217;altra Parte Contraente che comporti l&#8217;estradizione.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Della custodia cautelare o del fermo prima della ricezione della richiesta di estradizione deve essere immediatamente informata l&#8217;altra Parte Contraente.<\/p>\n<h2>Articolo 61-1. Ricerca della persona prima della ricezione della richiesta di estradizione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le Parti Contraenti effettuano, su incarico, la ricerca della persona prima della ricezione della richiesta di estradizione, qualora vi siano motivi per ritenere che tale persona possa trovarsi sul territorio della Parte Contraente richiesta.<\/p>\n<p class=\"st\">2. L&#8217;incarico di effettuare la ricerca \u00e8 redatto conformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 7 e deve contenere la descrizione pi\u00f9 completa possibile della persona ricercata, insieme a qualsiasi altra informazione che consenta di determinarne l&#8217;ubicazione, nonch\u00e9 la richiesta di porla in custodia cautelare con l&#8217;indicazione che la richiesta di estradizione di tale persona sar\u00e0 presentata.<\/p>\n<p class=\"st\">3. All&#8217;incarico di effettuare la ricerca \u00e8 allegata una copia autenticata della decisione dell&#8217;organo competente di custodia cautelare o della sentenza passata in giudicato, le informazioni sulla parte di pena non ancora scontata, nonch\u00e9 la fotografia e le impronte digitali (se disponibili).<\/p>\n<p class=\"st\">4. Della custodia cautelare della persona ricercata o di altri risultati della ricerca viene immediatamente informata la Parte Contraente richiedente.<\/p>\n<h2>Articolo 61-2. Calcolo del termine di custodia cautelare<\/h2>\n<p class=\"stf\">Il periodo di detenzione cautelare di una persona arrestata conformemente alle disposizioni degli articoli 60, 61, 61-1 della presente Convenzione, in caso di sua estradizione, viene computato nella durata complessiva della detenzione cautelare prevista dalla legislazione della Parte Contraente alla quale tale persona \u00e8 estradata.<\/p>\n<h2>Articolo 62. Rilascio della persona fermata o arrestata<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. La persona arrestata ai sensi del paragrafo 1 dell&#8217;articolo 61 e dell&#8217;articolo 61-1 deve essere rilasciata se perviene una comunicazione dalla Parte Contraente richiedente circa la necessit\u00e0 di rilasciare tale persona, oppure se la richiesta di estradizione con tutti i documenti allegati, previsti dall&#8217;articolo 58, non viene ricevuta dalla Parte Contraente richiesta entro quaranta giorni dalla data dell&#8217;arresto.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La persona fermata ai sensi del paragrafo 2 dell&#8217;articolo 61 deve essere rilasciata se la richiesta di arresto ai sensi del paragrafo 1 dell&#8217;articolo 61 non perviene entro il termine previsto dalla legislazione per il fermo.<\/p>\n<h2>Articolo 63. Rinvio dell&#8217;estradizione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Se la persona la cui estradizione \u00e8 richiesta \u00e8 sottoposta a procedimento penale o \u00e8 stata condannata per un altro reato sul territorio della Parte Contraente richiesta, la sua estradizione pu\u00f2 essere rinviata fino alla cessazione dell&#8217;azione penale, all&#8217;esecuzione della sentenza o alla liberazione dalla pena.<\/p>\n<h2>Articolo 64. Estradizione temporanea<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Se il rinvio dell&#8217;estradizione previsto dall&#8217;articolo 63 pu\u00f2 comportare la scadenza del termine di prescrizione dell&#8217;azione penale o arrecare danno alle indagini sul reato, la persona la cui estradizione \u00e8 richiesta su istanza pu\u00f2 essere estradata temporaneamente.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La persona estradata temporaneamente deve essere restituita dopo l&#8217;espletamento dell&#8217;atto processuale penale per il quale \u00e8 stata estradata, ma non oltre tre mesi dalla data della consegna della persona. In casi motivati, il termine pu\u00f2 essere prorogato.<\/p>\n<h2>Articolo 65. Conflitto di richieste di estradizione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Se pervengono richieste di estradizione da pi\u00f9 Stati, la Parte Contraente richiesta decide autonomamente quale di tali richieste debba essere soddisfatta.<\/p>\n<h2>Articolo 66. Limiti dell&#8217;azione penale nei confronti della persona estradata<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Senza il consenso della Parte Contraente richiesta, la persona consegnata non pu\u00f2 essere sottoposta a responsabilit\u00e0 penale o punita per un reato commesso prima della sua estradizione per il quale non \u00e8 stata consegnata.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Senza il consenso della Parte Contraente richiesta, la persona non pu\u00f2 essere estradata nemmeno verso un terzo Stato.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Il consenso della Parte Contraente richiesta non \u00e8 necessario se la persona consegnata, entro un mese dalla conclusione del procedimento penale o, in caso di condanna, entro un mese dall&#8217;espiazione della pena o dalla liberazione dalla stessa, non lascia il territorio della Parte Contraente richiedente, oppure se vi ritorna volontariamente. In questo termine non viene computato il periodo durante il quale la persona consegnata non ha potuto lasciare il territorio della Parte Contraente richiedente.<\/p>\n<h2>Articolo 67. Consegna della persona estradata<\/h2>\n<p class=\"stf\">La Parte Contraente richiesta notifica alla Parte Contraente richiedente il luogo e l&#8217;ora della consegna. Se la Parte Contraente richiedente non accetta la persona soggetta a estradizione entro 15 giorni dalla data di consegna stabilita, tale persona deve essere rilasciata dalla custodia.<\/p>\n<h2>Articolo 67-1. Nuovo fermo o presa in custodia<\/h2>\n<p class=\"stf\">Il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 2 dell&#8217;articolo 59, dei paragrafi 1 e 2 dell&#8217;articolo 62 e dell&#8217;articolo 67 non impedisce il suo nuovo fermo e la presa in custodia ai fini dell&#8217;estradizione della persona richiesta in caso di successiva ricezione di una richiesta di estradizione.<\/p>\n<h2>Articolo 68. Nuova estradizione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Se la persona consegnata si sottrae all&#8217;azione penale o all&#8217;espiazione della pena e ritorna nel territorio della Parte Contraente richiesta, su nuova richiesta deve essere estradata senza presentare i materiali menzionati negli articoli 58 e 59.<\/p>\n<h2>Articolo 69. Notifica dei risultati del procedimento penale<\/h2>\n<p class=\"stf\">Le Parti Contraenti si comunicano reciprocamente i risultati del procedimento penale contro la persona loro consegnata. Su richiesta, viene inviata anche una copia della decisione definitiva.<\/p>\n<h2>Articolo 70. Trasporto in transito<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Una Parte Contraente, su richiesta dell&#8217;altra Parte Contraente, autorizza il transito attraverso il proprio territorio delle persone estradate all&#8217;altra Parte Contraente o temporaneamente consegnate da un terzo Stato.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La richiesta di autorizzazione per tale transito \u00e8 esaminata secondo la stessa procedura prevista per la domanda di estradizione.<\/p>\n<p class=\"st\">3. La Parte Contraente richiesta autorizza il transito nel modo che ritiene pi\u00f9 opportuno.<\/p>\n<h2>Articolo 71. Spese relative all&#8217;estradizione e al transito<\/h2>\n<p class=\"stf\">Le spese relative all&#8217;estradizione o alla consegna temporanea sono a carico della Parte Contraente nel cui territorio sono state sostenute, mentre le spese relative al transito sono a carico della Parte Contraente che ha richiesto tale transito.<\/p>\n<h2>Parte 2. Esercizio dell&#8217;azione penale<\/h2>\n<h2>Articolo 72. Obbligo di esercitare l&#8217;azione penale<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Ciascuna Parte Contraente si impegna, su incarico dell&#8217;altra Parte Contraente, a esercitare l&#8217;azione penale conformemente alla propria legislazione nei confronti dei propri cittadini sospettati di aver commesso un reato sul territorio della Parte Contraente richiedente.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se il reato per il quale \u00e8 stato avviato il procedimento comporta pretese di natura civilistica da parte di persone che hanno subito un danno dal reato, tali pretese, in presenza della loro richiesta di risarcimento del danno, sono esaminate nell&#8217;ambito del presente procedimento.<\/p>\n<h2>Articolo 73. Incarico di esercitare l&#8217;azione penale<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. L&#8217;incarico di esercitare l&#8217;azione penale deve contenere:<\/p>\n<p class=\"st\">a) la denominazione dell&#8217;autorit\u00e0 richiedente;<\/p>\n<p class=\"st\">b) la descrizione del fatto per il quale \u00e8 stato conferito l&#8217;incarico di esercitare l&#8217;azione penale;<\/p>\n<p class=\"st\">c) l&#8217;indicazione pi\u00f9 precisa possibile del tempo e del luogo di commissione del fatto;<\/p>\n<p class=\"st\">d) il testo della disposizione di legge della Parte Contraente richiedente in base alla quale il fatto \u00e8 considerato reato, nonch\u00e9 il testo di altre norme legislative di rilevanza sostanziale per il procedimento;<\/p>\n<p class=\"st\">e) il cognome e il nome della persona sospettata, la sua cittadinanza, nonch\u00e9 altre informazioni sulla sua identit\u00e0;<\/p>\n<p class=\"st\">e) la denuncia delle vittime nei procedimenti penali avviabili su querela della persona offesa e le richieste di risarcimento del danno;<\/p>\n<p class=\"st\">g) l&#8217;indicazione dell&#8217;ammontare del danno causato dal reato.<\/p>\n<p class=\"st\">Alla richiesta sono allegati gli atti del procedimento penale in possesso della Parte Contraente richiedente, nonch\u00e9 le prove.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Quando la Parte Contraente richiedente trasmette un procedimento penale gi\u00e0 avviato, l&#8217;indagine su tale procedimento prosegue da parte della Parte Contraente richiesta conformemente alla propria legislazione. Ciascun documento contenuto nel fascicolo deve essere autenticato con il sigillo ufficiale dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria competente della Parte Contraente richiedente.<\/p>\n<p class=\"st\">3. La richiesta e i documenti allegati sono redatti in conformit\u00e0 con le disposizioni dell&#8217;articolo 18.<\/p>\n<p class=\"st\">4. Se l&#8217;imputato, al momento dell&#8217;invio della richiesta di esercizio dell&#8217;azione penale, si trova in stato di detenzione nel territorio della Parte Contraente richiedente, egli viene consegnato nel territorio della Parte Contraente richiesta.<\/p>\n<h2>Articolo 74. Comunicazione dei risultati dell&#8217;azione penale<\/h2>\n<p class=\"stf\">La Parte Contraente richiesta \u00e8 tenuta a notificare alla Parte Contraente richiedente la decisione definitiva. Su richiesta della Parte Contraente richiedente, viene trasmessa una copia della decisione definitiva.<\/p>\n<h2>Articolo 75. Conseguenze dell&#8217;adozione della decisione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Se, ai sensi dell&#8217;articolo 72, \u00e8 stata inviata a una Parte Contraente una richiesta di esercizio dell&#8217;azione penale dopo l&#8217;entrata in vigore della sentenza o l&#8217;adozione di un&#8217;altra decisione definitiva da parte dell&#8217;autorit\u00e0 della Parte Contraente richiesta, il procedimento penale non pu\u00f2 essere avviato dalle autorit\u00e0 della Parte Contraente richiedente, e il procedimento gi\u00e0 avviato da esse non \u00e8 soggetto a archiviazione.<\/p>\n<h2>Articolo 76. Circostanze attenuanti o aggravanti la responsabilit\u00e0<\/h2>\n<p class=\"stf\">Ciascuna delle Parti Contraenti, nell&#8217;indagare sui reati e nel trattare i procedimenti penali dinanzi ai tribunali, tiene conto delle circostanze attenuanti la responsabilit\u00e0 previste dalla legislazione delle Parti Contraenti, indipendentemente dal territorio di quale Parte Contraente esse si siano verificate.<\/p>\n<h2>Articolo 76-1. Riconoscimento delle sentenze<\/h2>\n<p class=\"stf\">Nel risolvere le questioni relative al riconoscimento di una persona come recidivo particolarmente pericoloso, all&#8217;accertamento dei fatti di commissione reiterata di un reato e alla violazione degli obblighi connessi alla condanna condizionale, alla sospensione dell&#8217;esecuzione della sentenza o alla liberazione condizionale anticipata, gli organi giudiziari delle Parti Contraenti possono riconoscere e tenere in considerazione le sentenze emesse dai tribunali (tribunali militari) dell&#8217;ex URSS e delle repubbliche federate che ne facevano parte, nonch\u00e9 dai tribunali delle Parti Contraenti.<\/p>\n<h2>Articolo 77. Procedura per l&#8217;esame dei casi di competenza dei tribunali di due o pi\u00f9 Parti Contraenti<\/h2>\n<p class=\"stf\">In caso di accusa di una persona o di un gruppo di persone per la commissione di pi\u00f9 reati, i cui procedimenti sono di competenza dei tribunali di due o pi\u00f9 Parti Contraenti, \u00e8 competente a esaminarli il tribunale della Parte Contraente sul cui territorio \u00e8 stata completata l&#8217;istruttoria preliminare. In tal caso, il procedimento \u00e8 esaminato secondo le norme procedurali di tale Parte Contraente.<\/p>\n<h2>Parte 3. Disposizioni speciali sull&#8217;assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia penale<\/h2>\n<h2>Articolo 78. Trasferimento di oggetti<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Le Parti Contraenti si impegnano, su richiesta, a trasferirsi reciprocamente:<\/p>\n<p class=\"st\">a) gli oggetti che sono stati utilizzati nella commissione del reato che comporta l&#8217;estradizione della persona ai sensi della presente Convenzione, compresi gli strumenti del reato; gli oggetti che sono stati acquisiti a seguito del reato o come ricompensa per lo stesso, o gli oggetti che il reo ha ricevuto in cambio degli oggetti acquisiti in tal modo;<\/p>\n<p class=\"st\">b) gli oggetti che possono avere rilevanza probatoria in un procedimento penale; tali oggetti vengono trasferiti anche nel caso in cui l&#8217;estradizione del reo non possa essere effettuata a causa della sua morte, fuga o per altre circostanze.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Se la Parte Contraente richiesta necessita degli oggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo come prove in un procedimento penale, il loro trasferimento pu\u00f2 essere differito fino alla conclusione del procedimento.<\/p>\n<p class=\"st\">3. I diritti dei terzi sugli oggetti trasferiti rimangono validi. Dopo la conclusione del procedimento, tali oggetti devono essere restituiti gratuitamente alla Parte Contraente che li ha trasferiti.<\/p>\n<h2>Articolo 78-1. Trasferimento temporaneo di una persona in custodia cautelare o che sconta una pena detentiva<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Qualora sia necessario interrogare come testimone o persona offesa una persona detenuta o che sconta una pena detentiva nel territorio di un\u2019altra Parte Contraente, nonch\u00e9 compiere qualsiasi altro atto investigativo con la sua partecipazione, tale persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza, su richiesta motivata della Parte Contraente interessata, pu\u00f2 essere trasferita temporaneamente per decisione del Procuratore Generale (Procuratore) della Parte Contraente richiesta, a condizione che sia mantenuta in custodia e restituita entro il termine stabilito.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La richiesta di trasferimento temporaneo della persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo \u00e8 redatta conformemente alle disposizioni dell\u2019articolo 7 e deve altres\u00ec indicare il periodo di tempo durante il quale \u00e8 richiesta la presenza di tale persona nella Parte Contraente richiedente.<\/p>\n<p class=\"st\">3. Il trasferimento temporaneo della persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene effettuato:<\/p>\n<p class=\"st\">a) se non \u00e8 stato ottenuto il suo consenso a tale trasferimento;<\/p>\n<p class=\"st\">b) in caso di necessit\u00e0 della sua presenza durante le indagini preliminari o il processo nel territorio della Parte Contraente richiesta;<\/p>\n<p class=\"st\">c) se tale trasferimento pu\u00f2 comportare la violazione dei termini stabiliti per la custodia cautelare o per lo sconto della pena detentiva di tale persona.<\/p>\n<p class=\"st\">4. Alla persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le garanzie previste dal paragrafo 1 dell\u2019articolo 9.<\/p>\n<h2>Articolo 79. Notifica delle sentenze di condanna e informazioni sulla fedina penale<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. Ciascuna delle Parti Contraenti comunicher\u00e0 annualmente alle altre Parti Contraenti le informazioni sulle sentenze di condanna passate in giudicato emesse dai suoi tribunali nei confronti di cittadini della rispettiva Parte Contraente, trasmettendo contemporaneamente le impronte digitali disponibili dei condannati.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Ciascuna delle Parti Contraenti fornisce gratuitamente alle altre Parti Contraenti, su loro richiesta, le informazioni sulla fedina penale delle persone precedentemente condannate dai suoi tribunali, qualora tali persone siano chiamate a rispondere penalmente nel territorio della Parte Contraente richiedente.<\/p>\n<h2>Articolo 80. Procedura speciale di comunicazione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Le comunicazioni in materia di estradizione e azione penale sono effettuate dai procuratori generali (procuratori) delle Parti Contraenti.<\/p>\n<p class=\"st\">Le comunicazioni in materia di esecuzione di atti processuali e di altri atti che richiedono l&#8217;autorizzazione del procuratore (tribunale) sono effettuate dagli organi della procura secondo la procedura stabilita dai procuratori generali (procuratori) delle Parti Contraenti.<\/p>\n<h2>Sezione V. DISPOSIZIONI FINALI<\/h2>\n<h2>Articolo 81. Questioni relative all&#8217;applicazione della presente Convenzione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Le questioni che sorgono nell&#8217;applicazione della presente Convenzione sono risolte dagli organi competenti delle Parti Contraenti di comune accordo.<\/p>\n<h2>Articolo 82. Rapporto della Convenzione con i trattati internazionali<\/h2>\n<p class=\"stf\">La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni di altri trattati internazionali di cui le Parti Contraenti sono parti.<\/p>\n<h2>Articolo 83. Ordine di entrata in vigore<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. La presente Convenzione \u00e8 soggetta a ratifica da parte degli Stati che l&#8217;hanno firmata. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica di Bielorussia, che svolge le funzioni di depositario della presente Convenzione.<\/p>\n<p class=\"st\">2. La presente Convenzione entrer\u00e0 in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito presso il depositario del terzo strumento di ratifica. Per lo Stato il cui strumento di ratifica sar\u00e0 depositato presso il depositario dopo l&#8217;entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrer\u00e0 in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del suo strumento di ratifica presso il depositario.<\/p>\n<h2>Articolo 84. Durata di validit\u00e0 della Convenzione<\/h2>\n<p class=\"stf\">1. La presente Convenzione \u00e8 valida per cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. Alla scadenza di tale termine, la Convenzione si rinnova automaticamente ogni volta per un nuovo periodo di cinque anni.<\/p>\n<p class=\"st\">2. Ciascuna Parte Contraente pu\u00f2 recedere dalla presente Convenzione inviando una notifica scritta al depositario 12 mesi prima della scadenza del termine quinquennale in corso della sua validit\u00e0.<\/p>\n<h2>Articolo 85. Efficacia nel tempo<\/h2>\n<p class=\"stf\">L&#8217;efficacia della presente Convenzione si estende anche ai rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore.<\/p>\n<h2>Articolo 86. Ordine di adesione alla Convenzione<\/h2>\n<p class=\"stf\">Alla presente Convenzione, dopo la sua entrata in vigore, possono aderire, con il consenso di tutte le Parti Contraenti, altri Stati mediante la trasmissione al depositario dei documenti di tale adesione. L&#8217;adesione si considera entrata in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto l&#8217;ultima comunicazione di consenso a tale adesione.<\/p>\n<h2>Articolo 87. Obblighi del depositario<\/h2>\n<p class=\"stf\">Il depositario informer\u00e0 immediatamente tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione e che vi hanno aderito della data di deposito di ogni strumento di ratifica o documento di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, nonch\u00e9 della ricezione di altre notifiche.<\/p>\n<p class=\"stf\">Fatto nella citt\u00e0 di Minsk il 22 gennaio 1993 in un unico esemplare originale in lingua russa. L&#8217;esemplare originale \u00e8 conservato nell&#8217;Archivio del Governo della Repubblica di Bielorussia, che invier\u00e0 agli Stati partecipanti alla presente Convenzione una copia certificata conforme.<\/p>\n<p class=\"st\">Per la Repubblica di Armenia<\/p>\n<p class=\"st\">Per la Repubblica di Bielorussia<\/p>\n<p class=\"st\">Per la Repubblica del Kazakistan<\/p>\n<p class=\"st\">Per la Repubblica del Kirghizistan<\/p>\n<p class=\"st\">Per la Repubblica di Moldova<\/p>\n<p class=\"st\">Per la Federazione Russa<\/p>\n<p class=\"st\">Per la Repubblica del Tagikistan<\/p>\n<p class=\"st\">Per il Turkmenistan<\/p>\n<p class=\"st\">Per la Repubblica dell&#8217;Uzbekistan<\/p>\n<p class=\"st\">Per l&#8217;Ucraina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli Stati membri della Comunit\u00e0 degli Stati Indipendenti, parti della presente Convenzione, di seguito denominati Parti Contraenti, animati dal desiderio di garantire ai cittadini delle Parti Contraenti e alle persone residenti nei loro territori, in tutte le Parti Contraenti, per quanto riguarda i diritti personali e patrimoniali, la stessa protezione giuridica accordata ai propri cittadini, &#8230; <a title=\"Convenzione di Minsk del 22 gennaio 1993\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/bizmoldova.com\/it\/convenzione-di-minsk-del-22-gennaio-1993\/\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su Convenzione di Minsk del 22 gennaio 1993\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-123","page","type-page","status-publish"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Convenzione di Minsk del 22 gennaio 1993 - Documenti Moldavia. 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